Art. 2183 Speciale trattamento pensionistico di reversibilita' ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare 1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche in caso di decesso in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.