Art. 2183
Speciale  trattamento  pensionistico  di reversibilita' ai superstiti
del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

1.  Ai  superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento
civile  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche
in  caso  di  decesso in attivita' di servizio per diretto effetto di
ferite  o  lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o
criminose o in servizio di ordine pubblico.