Art. 2186 
Validita' ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia  dei  diritti
                               quesiti 
 
1. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice  e  del
regolamento: 
a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati; 
b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla  base  della  normativa
antecedente; 
c) le disposizioni del presente codice e quelle del  regolamento,  in
relazione al trattamento economico e previdenziale del personale  del
comparto  sicurezza  e   difesa,   non   possono   produrre   effetti
peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto  dalla
normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 
2.  I  decreti  ministeriali  non  regolamentari,  le  direttive,  le
istruzioni, le circolari, le determinazioni  generali  del  Ministero
della difesa, dello Stato maggiore  della  difesa,  del  Segretariato
generale della difesa, degli Stati  maggiori  di  Forza  armata,  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del
Corpo  della  Guardia  di  finanza,  emanati  in   attuazione   della
precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione,  in
quanto compatibili con il presente codice  ed  il  regolamento,  fino
alla loro sostituzione.