Art. 2186 Validita' ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti 1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento: a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati; b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente; c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.