Art. 2188 
Ristrutturazione di  ruoli  e  corpi  dell'Esercito  italiano,  della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
1. Fermi  restando  il  volume  organico  complessivo,  gli  organici
complessivi dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare e il numero massimo delle
promozioni  annuali,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena
attuate  le  disposizioni  previste  nei   decreti   legislativi   di
ristrutturazione   dell'organizzazione    della    Difesa    previsti
dall'abrogata  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  possono   essere
modificate le disposizioni del presente codice relative a: 
a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate; 
b) l'unificazione di ruoli  omologhi  preposti  a  funzioni  similari
delle Forze armate; 
c) il trasferimento di funzioni da un ruolo  ad  un  altro  anche  di
Forza armata diversa; 
d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata. 
2.  Le  dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  di  Forza  armata,
risultate  in  eccedenza   al   termine   dell'unificazione   o   del
trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle
Forze armate  o  riassegnate  secondo  necessita',  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,   emanato,   senza   oneri   aggiuntivi,   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Note all'art. 2188:
             -  Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si vedano le note all'art. 2139.
             -   La  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica), e' pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29
          dicembre 1995, n. 302.