Art. 2190 
    Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa 
 
  1. Le unita' produttive  e  industriali,  di  cui  all'articolo  48
gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa,  anche  mediante
la  costituzione   di   societa'   di   servizi   nell'ambito   delle
disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura se,  entro  il  31
dicembre 2011, non hanno raggiunto la capacita'  di  operare  secondo
criteri di economica gestione. 
  2. L'articolo 144  del  regolamento  cessa  di  avere  efficacia  a
decorrere dalla data di eventuale chiusura  ovvero  di  trasferimento
all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale
della difesa di cui al medesimo articolo. 
  3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare fino al 31
dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi  dell'articolo
143 del regolamento, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice.