Art. 2190 Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa 1. Le unita' produttive e industriali, di cui all'articolo 48 gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura se, entro il 31 dicembre 2011, non hanno raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione. 2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo. 3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, alla data di entrata in vigore del presente codice.