Art. 2191
           Magistrati militari in posizione di fuori ruolo

1.  I  magistrati  militari che risultavano collocati in posizione di
fuori  ruolo  alla  data  del  28  settembre 2007 e che, alla data di
entrata  in  vigore  del  presente codice, risultano ancora collocati
nella   medesima   posizione,   sono   considerati   in  soprannumero
riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare.
2. I magistrati di cui al comma 1 all'atto del rientro in ruolo hanno
facolta'  di  esercitare  interpello  per il transito in magistratura
ordinaria secondo le seguenti modalita':
a)   hanno   diritto   a  essere  assegnati,  anche  in  soprannumero
riassorbibile,   a  un  ufficio  giudiziario  della  stessa  sede  di
servizio,  ovvero  a  altro  ufficio giudiziario ubicato in una delle
citta'  sede  di  corte d'appello con conservazione dell'anzianita' e
della  qualifica  maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte
in  precedenza  con  esclusione  di  quelle direttive e semidirettive
eventualmente ricoperte;
b)  i  trasferimenti  sono disposti con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme
deliberazione   del  Consiglio  della  magistratura  militare  e  del
Consiglio superiore della magistratura.
3.  Se  i  magistrati  militari  di  cui al comma 1 non esercitano il
diritto  all'interpello  di  cui  al  comma 2, vengono assegnati allo
stesso  ufficio  giudiziario  militare  in  precedenza ricoperto o, a
domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero.
4.  Ai  trasferimenti  disposti in applicazione del presente articolo
non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare,   con   proprio   decreto,  le  variazioni  necessarie  in
diminuzione   sugli  stanziamenti  del  Ministero  della  difesa,  in
relazione  al  decremento  eventuale  degli  organici  dei magistrati
militari  e  in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero
della  giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento
degli organici dei magistrati ordinari.
 
          Nota all'art. 2191:
             -  Il  testo  dell'art. 194 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  4  febbraio  1941,  n.  28, e' il
          seguente:
             «Art.  194  (Tramutamenti  successivi).  - Il magistrato
          destinato,   per   trasferimento   o  per  conferimento  di
          funzioni,  ad  una  sede  da  lui  chiesta, non puo' essere
          trasferito  ad  altre  sedi  o  assegnato ad altre funzioni
          prima  di  tre  anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
          possesso  dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
          salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.».