Art. 2193
                           Porti militari

1.  In  via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto
dall'articolo  238,  comma  2,  sono porti o specifiche aree portuali
destinati  unicamente  o  principalmente  alla difesa militare quelli
gia'  in  consegna  al Ministero della difesa alla data di entrata in
vigore  del  presente codice, e il cui elenco e' recato dall'articolo
1120 del regolamento.