Art. 2194
 Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca

1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 319 si applicano anche alle
armi,  alle  munizioni,  agli  esplosivi  e  agli  altri materiali di
interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore  della  legge  3 agosto 2009, n. 108, e' stata disposta ma non
ancora eseguita la distruzione.
 
          Nota all'art. 2194:
             -  La  legge  3  agosto  2009,  n.  108  (Proroga  della
          partecipazione  italiana  a  missioni  internazionali),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2009, n.
          181.