Art. 2194 Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca 1. Le disposizioni di cui all'articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
Nota all'art. 2194: - La legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2009, n. 181.