Art. 2196 
Immissioni in ruolo degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
1. Finche' le consistenze effettive dei  ruoli  non  siano  contenute
entro  le  dotazioni  organiche  fissate  dal  presente  codice,  per
realizzare le economie previste dall'articolo 1,  comma  97,  lettera
h),  della  legge  n.  662  del  1996,  i   moduli   complessivi   di
alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare non  devono  superare  la
misura del 70% dei moduli complessivi  previsti  per  ciascuna  Forza
armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997. 
 
          Nota all'art. 2196:
             -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  97,  della  legge 23
          dicembre  1996,  n.  662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza  pubblica),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, e' il
          seguente:
             «97.  Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il
          Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro dodici mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
          stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli ufficiali, che
          dovranno:
              a)  definire  per  ciascuna  Forza armata, in relazione
          alle  esigenze  ordinativo-funzionali  da  soddisfare ed ai
          livelli  gerarchici  da  assicurare, in rapporto anche alle
          funzioni  da svolgere nell'ambito delle strutture integrate
          dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali
          similari,  i  ruoli  normali  e  speciali  anche attraverso
          revisione  dei  ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
          soppressione,   esaurimento  ovvero  istituzione  di  nuovi
          ruoli,   con   determinazione  delle  relative  consistenze
          organiche;
              b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa
          vigente  al  fine  di  realizzare,  in  ambito  interforze,
          avanzamenti  normalizzati  paritetici  ed  uguali limiti di
          eta'  per  la  cessazione  dal  servizio tra ruoli omologhi
          preposti a funzioni similari;
              c)  prolungare opportunamente la permanenza nei singoli
          gradi  in  relazione  ai  piu'  elevati limiti di eta', che
          comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
              d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di
          cui  alla  legge  10  dicembre 1973, n. 804, in relazione a
          quanto  previsto  nel  comma  96,  precisando le cariche da
          escludere  dal collocamento in aspettativa per riduzione di
          quadri,  di  cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804
          del 1973;
              e)   regolare   con   norme   transitorie  il  graduale
          passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa
          a  quella  che  verra'  definita con i decreti legislativi,
          tenendo  conto  dei  giudizi  di  idoneita'  espressi dalle
          commissioni  di  avanzamento alla data di entrata in vigore
          dei  predetti  decreti,  nonche' disciplinando il transito,
          senza  oneri  aggiuntivi,  del personale eccedente in altre
          amministrazioni;
              f)  prevedere la semplificazione e la razionalizzazione
          delle  procedure relative alla valutazione del personale ai
          fini  dell'avanzamento,  nel  rispetto dei principi sanciti
          dalla  legge  12  novembre  1955, n. 1137, e dalla legge 19
          maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di
          voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione
          caratteristica   disponibile,   la   razionalizzazione  del
          funzionamento   dei   collegi   giudicanti   preposti  alla
          valutazione  del  personale,  nonche' procedure di verifica
          dell'operato  delle  commissioni  di avanzamento in caso di
          annullamento delle valutazioni;
              g)  aggiornare  la  normativa  relativa  alla posizione
          dell'ausiliaria,  limitandone  le  condizioni  di  accesso,
          riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta'
          per  la  cessazione dal servizio previsti per le differenti
          categorie  del  pubblico  impiego,  ampliandone le cause di
          esclusione  e  di cessazione anticipata e ridisciplinandone
          le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare
          il   versamento   delle   ritenute   contributive  ai  fini
          pensionistici  per tutta la durata della permanenza in tale
          posizione;
              h)  realizzare economie nette di spesa, con riferimento
          agli   oneri  per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente
          effettivo   previsti   ai   fini   del  bilancio  triennale
          1997-1999,   non  inferiori,  rispettivamente,  a  lire  60
          miliardi  nel  1997,  lire  84 miliardi nel 1998 e lire 138
          miliardi nel 1999.».