Art. 2198 Regime transitorio del reclutamento dei sergenti 1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente. 2. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.