Art. 2198 
          Regime transitorio del reclutamento dei sergenti 
 
1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli  690  e  691,  il
reclutamento  nel  ruolo  dei  sergenti  avviene,  mediante  concorso
interno per titoli ed esami e successivo  corso  di  aggiornamento  e
formazione professionale della durata non inferiore a mesi  tre,  dai
volontari di truppa in servizio permanente. 
2.  Per  le  immissioni  annuali  nel   predetto   ruolo,   sino   al
raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa
in servizio permanente, si  tiene  conto  delle  vacanze  complessive
esistenti nei ruoli  dei  sergenti  e  dei  volontari  di  truppa  in
servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.