Art. 2199 
Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle  Forze  di
                               polizia 
 
  1. Nel rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia  di
assunzioni del personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento
dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga  all'articolo
703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali  delle
Forze di polizia a ordinamento  civile  e  militare,  i  posti  messi
annualmente a concorso, determinati sulla base di una  programmazione
quinquennale scorrevole predisposta  annualmente  da  ciascuna  delle
amministrazioni interessate e trasmessa  entro  il  30  settembre  al
Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in  servizio  o  in
congedo,  in  possesso  dei   requisiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
  2.  Nello  stesso  anno   puo'   essere   presentata   domanda   di
partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di  cui
al comma 1. 
  3. Le procedure di selezione sono  determinate  da  ciascuna  delle
amministrazioni  interessate  con  decreto  adottato   dal   Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono
con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,
del periodo di servizio svolto  e  delle  relative  caratterizzazioni
riferite a contenuti, funzioni e attivita'  affini  a  quelli  propri
della carriera per cui e' stata  fatta  domanda  di  accesso  nonche'
delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale,
considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette  procedure  e'  di
esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 
  4. Dei concorrenti giudicati idonei  e  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui al comma 3: 
    a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere  iniziali  di
cui al comma 1, secondo  l'ordine  delle  graduatorie  e  nel  numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali: 
      1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri  dell'Arma
dei carabinieri; 
      2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri  del  Corpo
della guardia di finanza; 
      3) 55 per cento per il ruolo degli agenti  e  assistenti  della
Polizia di Stato; 
      4) 55 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo forestale dello Stato; 
      5) 40 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui
al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio  nelle  Forze  armate  in
qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale,  nel  numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali: 
      1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri  dell'Arma
dei carabinieri; 
      2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri  del  Corpo
della Guardia di finanza; 
      3) 45 per cento per il ruolo degli agenti  e  assistenti  della
Polizia di Stato; 
      4) 45 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo forestale dello stato; 
      5) 60 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria. 
  5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di  cui  alle
lettere  a)  e  b)  del  medesimo  comma  devono  avere   completato,
rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata
quadriennale. 
  6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui
al comma 4,  lettera  b),  alla  ferma  prefissata  quadriennale,  la
relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le  modalita'  di
incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro  della  difesa
sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto  conto  dell'ordine  delle  graduatorie  e  delle   preferenze
espresse dai candidati. 
  7. In relazione all'andamento dei  reclutamenti  dei  volontari  in
ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere  dall'anno  2010  il
numero dei posti  riservati  ai  volontari  di  cui  al  comma  1  e'
rideterminato in misura percentuale con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri interessati, previa  delibera  del  Consiglio
dei Ministri. Con le medesime  modalita'  sono  rideterminate,  senza
ulteriori oneri, le percentuali di cui  al  comma  4.  Lo  schema  di
decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 luglio 2010, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Nota all'art. 2199: 
             - Il testo dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo
          5 aprile  2002,  n.  77  (Disciplina  del  Servizio  civile
          nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 
          64), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  aprile
          2002, n. 99, e' il seguente: 
             «Art. 13 (Inserimento nel mondo  del  lavoro  e  crediti
          formativi). - 4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  nei
          concorsi relativi all'accesso nelle carriere  iniziali  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo  forestale
          dello Stato sono determinate riserve di posti nella  misura
          del 10 per cento per coloro che  hanno  svolto  per  almeno
          dodici   mesi   il   servizio   civile   nelle    attivita'
          istituzionali di detti Corpi.  A  tal  fine  sono  comunque
          fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da  ciascuna
          Amministrazione.».