Art. 22 Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine; 2) provvede, altresi', a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374; b) in materia di armi chimiche: 1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonche' quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'<<annesso sui composti chimici>> alla convenzione, detenuti per le attivita' non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC; 2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalita' e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorita' competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale; c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420: 1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati; 2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonche' gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione. 2. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374: a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale; b) e' individuato, altresi', l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa; c) e' istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalita' della loro distruzione, e annotare, altresi', le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, e' definita la disciplina relativa alle attivita' procedurali e le modalita' di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.
Note all' art. 22: - Il testo degli articoli 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1997, n. 256, e' il seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. (omissis). 2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.». «Art. 3 (Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona). - 1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.». «Art. 4 (Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona). - 1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». «Art. 6 (Decreto ministeriale). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sara' individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sara' istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalita' della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresi' annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto e' sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.». - Il testo dell'art. III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e' il seguente: «Articolo III (Dichiarazioni). - Ciascuno Stato Parte sottoporra' all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali: a. per quanto riguarda le armi chimiche: I. dichiarera' se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo; II. specifichera' la precisa ubicazione, la quantita' globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con la Parte IV a., paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso iii); III. rendera' conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformita' con la Parte IV a., paragrafo 4, dell'Annesso sulle Verifiche; IV. dichiarera' se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1° gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformita' con la Parte IV a. paragrafo 5, dell'Annesso sulle Verifiche; V. fornira' un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformita' con la Parte IV a., paragrafo 6, dell'Annesso sulle Verifiche; b. per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate: I. dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV b., paragrafo 3, dell'Annesso sulle Verifiche; II. dichiarera' se vi sono armi chimiche abbandonate, sul suo territorio e fornira' tutte le informazioni disponibili secondo la arte IV b., paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche; III. dichiarera' se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV b., paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche; c. per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche: I. dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946; II. specifichera' ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso III; III. rendera' conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o che e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche; IV. dichiarera' se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino al 1° gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformita' con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulle Verifiche; V. fornira' il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformita' con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche; VI. specifichera' le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 I dell'Annesso sulle Verifiche; VII. fornira' un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulle Verifiche; d. per quanto riguarda gli altri impianti: specifichera' la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attivita' di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1° gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includera' tra l'altro, laboratori, prove e siti di valutazione; e. per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specifichera' gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sara' aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.». - Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 20 dicembre 2000, n. 420 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2001, n. 15, e' il seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' necessarie perche' gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.».