Art. 22 
Servizio di  distruzione  delle  scorte  di  mine  antipersona,  armi
            chimiche e degli esplosivi non contrassegnati 
 
1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: 
a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 
1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione
o  stoccaggio  presso  le  Forze  armate,  fatta  eccezione  per  una
quantita' limitata e comunque non superiore alle  ottomila  unita'  e
rinnovabile tramite importazione fino a una quantita'  non  superiore
al numero sopra indicato, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo
1,  comma  2  della  legge  29  ottobre  1997,  n.   374,   destinata
esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento  e  alla
ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento  e  di  distruzione
delle mine; 
2) provvede, altresi', a distruggere le mine  antipersona  consegnate
dalle  aziende  produttrici  e  dagli  altri  detentori,   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374; 
b) in materia di armi chimiche: 
1)  comunica  al  Ministero  degli  affari  esteri,  ai  fini   delle
dichiarazioni iniziali e  successive  all'Organizzazione,  prescritte
dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio e uso  di  armi  chimiche  e  sulla  loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e  dalla
parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati  e  le
informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche
obsolete ovvero abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in
attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche  obsolete  rinvenute
in aree sotto il suo diretto controllo, nonche'  quelli  relativi  ai
composti  chimici  della  tabella  I,  contenuta  nell'<<annesso  sui
composti chimici>> alla convenzione, detenuti per  le  attivita'  non
proibite dalla convenzione e,  in  particolare,  per  l'addestramento
delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e  per  le
esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali  per  la  difesa
NBC; 
2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico  interforze  NBC,
al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui
al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalita'
e le scadenze previste nelle disposizioni  della  convenzione  e  del
citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorita' competenti e
nell'ambito della propria competenza, concorso alla  identificazione,
al recupero,  all'immagazzinamento  e  alla  distruzione  delle  armi
chimiche,  incluse  quelle  obsolete  e  abbandonate,  rinvenute  sul
territorio nazionale; 
c) in materia di distruzione degli esplosivi non  contrassegnati,  ai
sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420: 
1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati; 
2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali  nonche'
gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di  svolgere  l'attivita'
di distruzione. 
2. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge
29 ottobre 1997, n. 374: 
a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di  mine
antipersona con modalita' che tengano presenti anche le  esigenze  di
tutela ambientale; 
b)  e'  individuato,  altresi',  l'ufficio   competente   nell'ambito
dell'amministrazione del Ministero della difesa; 
c) e' istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi  di
mine antipersona in possesso delle Forze armate,  nonche'  di  quelle
consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalita' della  loro
distruzione,  e  annotare,  altresi',  le  denunce  fatte  ai   sensi
dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 
3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4,  comma  3,
della legge 20 dicembre 2000,  n.  420,  e'  definita  la  disciplina
relativa alle attivita' procedurali e  le  modalita'  di  distruzione
degli esplosivi non contrassegnati. 
 
          Note all' art. 22:
             -  Il  testo  degli  articoli 1, comma 2, 3, 4 e 6 della
          legge  29 ottobre 1997, n. 374 (Norme per la messa al bando
          delle   mine   antipersona),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 3 novembre 1997, n. 256, e' il seguente:
             «Art. 1 (Finalita'). - 1. (omissis).
             2.    Sono    vietate   la   ricerca   tecnologica,   la
          fabbricazione,  la vendita, la cessione a qualsiasi titolo,
          l'esportazione,  l'importazione,  la  detenzione delle mine
          antipersona  di qualunque natura o composizione, o di parti
          di esse.».
             «Art.  3  (Obblighi  a  carico  dei  detentori  di  mine
          antipersona).  -  1.  Entro il termine di centoventi giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, le
          aziende  italiane  produttrici  di  mine antipersona e loro
          componenti,  e  chiunque  detenga  a  qualsiasi titolo mine
          antipersona  o  parti  di  esse, devono effettuare denuncia
          delle  mine  antipersona  e  loro componenti di cui sono in
          possesso  ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri
          e   provvedere   entro   i   successivi  novanta  giorni  a
          consegnarle  al  Ministero  della  difesa,  ai  sensi della
          legislazione   vigente,   in  punti  di  raccolta  all'uopo
          designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.».
             «Art.  4 (Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto
          o   di   tecnologie   idonee  alla  fabbricazione  di  mine
          antipersona). - 1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di
          diritti   di   brevetto   o   di   tecnologie  idonee  alla
          fabbricazione  di  mine antipersona o di parti di esse deve
          farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.».
             «Art.  6  (Decreto  ministeriale).  -  1. Entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
          Ministro  della  difesa,  di  concerto con i Ministri degli
          affari   esteri   e   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina
          della  distruzione  delle  scorte  di  mine antipersona con
          modalita'  che tengano presenti anche le esigenze di tutela
          ambientale.   Con   lo  stesso  decreto  sara'  individuato
          l'ufficio  competente  nell'ambito dell'amministrazione del
          Ministero  della difesa e sara' istituito e disciplinato un
          registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi
          ed  i  tipi  di  mine  antipersona  in possesso delle Forze
          armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi dell'articolo
          3  e  le  date e le modalita' della loro distruzione; nello
          stesso   registro  dovranno  essere  altresi'  annotate  le
          denunce  fatte  ai  sensi  dell'articolo  4.  Lo schema del
          decreto   e'   sottoposto   alle   competenti   commissioni
          parlamentari,  che  esprimono il parere entro venti giorni.
          Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
             -   Il  testo  dell'art.  III  della  Convenzione  sulla
          proibizione  dello  sviluppo, produzione, immagazzinaggio e
          uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi,
          fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e' il seguente:
             «Articolo  III  (Dichiarazioni).  - Ciascuno Stato Parte
          sottoporra'  all'Organizzazione  non  dopo 30 giorni che la
          presente  Convenzione  sara'  entrata  in  vigore  nei suoi
          confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:
              a. per quanto riguarda le armi chimiche:
               I.  dichiarera'  se detiene o possiede armi chimiche o
          se  vi  sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto
          sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
               II.  specifichera' la precisa ubicazione, la quantita'
          globale  e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che
          detiene  o  che  possiede,  o che sono ubicate in qualsiasi
          posto   sotto   la   sua   giurisdizione  o  controllo,  in
          conformita'  con  la  Parte  IV  a.,  paragrafi  da  1 a 3,
          dell'Annesso  sulle  Verifiche,  tranne  che  per  le  armi
          chimiche di cui al capoverso iii);
               III.   rendera'  conto  di  qualsiasi  eventuale  arma
          chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da
          un  altro  Stato  ed  ubicata  in  qualunque luogo sotto la
          giurisdizione   o  il  controllo  di  un  altro  Stato,  in
          conformita'  con  la Parte IV a., paragrafo 4, dell'Annesso
          sulle Verifiche;
               IV.   dichiarera'   se   ha   trasferito   o  ricevuto
          direttamente  o  indirettamente, qualsiasi arma chimica dal
          1°  gennaio  1946  e  specifichera'  il  trasferimento o la
          ricezione  di  tali armi, in conformita' con la Parte IV a.
          paragrafo 5, dell'Annesso sulle Verifiche;
               V. fornira' un piano generale per la distruzione delle
          armi  chimiche  che  detiene  o  che  possiede,  o che sono
          ubicate  in  qualunque  luogo  sotto la sua giurisdizione o
          controllo  in  conformita' con la Parte IV a., paragrafo 6,
          dell'Annesso sulle Verifiche;
              b.  per  quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le
          armi chimiche abbandonate:
               I.  dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche
          obsolete  e  fornira'  tutte le informazioni disponibili in
          conformita'  con  la Parte IV b., paragrafo 3, dell'Annesso
          sulle Verifiche;
               II.  dichiarera' se vi sono armi chimiche abbandonate,
          sul   suo  territorio  e  fornira'  tutte  le  informazioni
          disponibili   secondo   la   arte   IV   b.,  paragrafo  8,
          dell'Annesso sulle Verifiche;
               III.  dichiarera'  se ha abbandonato armi chimiche sul
          territorio  di altri Stati e fornira' tutte le informazioni
          disponibili  in  conformita'  con la Parte IV b., paragrafo
          10, dell'Annesso sulle Verifiche;
              c.  per  quanto  riguarda gli impianti di produzione di
          armi chimiche:
               I.  dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi impianto
          di  produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di
          possesso,  o  se  tale  impianto  e'  o e' stato ubicato in
          qualunque  luogo  sotto la sua giurisdizione o controllo in
          qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946;
               II.   specifichera'   ogni   eventuale   impianto   di
          produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprieta'
          o  a  titolo  di possesso, o se tale impianto e' o e' stato
          ubicato  in  qualunque  luogo  sotto la sua giurisdizione o
          controllo in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946, in
          conformita'  con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle
          Verifiche,  tranne  per quegli impianti di cui al capoverso
          III;
               III. rendera' conto di qualunque eventuale impianto di
          produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro
          Stato ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o
          che  e'  o  e'  stato  ubicato  in qualunque luogo sotto la
          giurisdizione  o  controllo  di un altro Stato in qualunque
          momento  sino  dal  1°  gennaio 1946, in conformita' con la
          Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche;
               IV.   dichiarera'   se   ha   trasferito  o  ricevuto,
          direttamente    o   indirettamente,   qualunque   eventuale
          equipaggiamento  per la produzione di composti chimici sino
          al  1°  gennaio  1946 e specifichera' il trasferimento o la
          ricezione  di  tale  equipaggiamento, in conformita' con la
          Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulle Verifiche;
               V.  fornira'  il suo piano generale per la distruzione
          di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua
          proprieta'  o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo
          sotto   la   sua  giurisdizione  o  il  suo  controllo,  in
          conformita'  con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle
          Verifiche;
               VI.  specifichera'  le  azioni da intraprendere per la
          chiusura  di  qualunque eventuale impianto di produzione di
          armi  chimiche  di  sua  proprieta'  o  in  suo possesso, o
          ubicato  in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il
          suo  controllo in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 I
          dell'Annesso sulle Verifiche;
               VII.   fornira'   un   piano  generale  per  qualsiasi
          eventuale  conversione  temporanea  di  qualsiasi eventuale
          impianto  di  produzione di armi chimiche in proprieta' o a
          titolo  di  possesso,  o che sia stato ubicato in qualunque
          luogo  sotto  la  sua  giurisdizione o il suo controllo, in
          impianto di distruzione di armi chimiche in conformita' con
          la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulle Verifiche;
              d.    per   quanto   riguarda   gli   altri   impianti:
          specifichera'  la  localizzazione  precisa,  la natura e la
          portata  generale  delle  attivita'  di qualsiasi eventuale
          impianto  o stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo
          di  possesso  o  che  sia  stato ubicato in qualsiasi luogo
          sotto  la  sua  giurisdizione o il suo controllo, e che sia
          stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1° gennaio
          1946  innanzitutto  per  lo sviluppo di armi chimiche. Tale
          dichiarazione  includera'  tra l'altro, laboratori, prove e
          siti di valutazione;
              e.  per  quanto  riguarda  gli  agenti  chimici  per il
          controllo  dei disordini pubblici: specifichera' gli agenti
          chimici,  la  formula  strutturale ed il numero di registro
          del
              Chemical Abstracts Service
          (CAS),  qualora attribuito, di ciascun composto chimico che
          detiene  ai  fini  del controllo dell'ordine pubblico. Tale
          dichiarazione sara' aggiornata non oltre 30 giorni dopo che
          ogni  cambiamento  sia  divenuto effettivo. Le disposizioni
          del  presente  Articolo  e le disposizioni pertinenti della
          Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno,
          a   discrezione   dello  Stato  Parte  alle  armi  chimiche
          sotterrate  nel  suo territorio anteriormente al 1° gennaio
          1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate
          in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.».
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  4 della legge 20
          dicembre  2000,  n. 420 (Adesione della Repubblica italiana
          alla  Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici
          e  in  foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a
          Montreal  il  1°  marzo  1991),  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale del 19 gennaio 2001, n. 15, e' il seguente:
             «3.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro  della difesa, da adottare entro sei mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          determinate  le  modalita' necessarie perche' gli esplosivi
          di   cui   ai   commi   1   e  2  siano  distrutti  o  resi
          definitivamente  innocui  ovvero  contrassegnati  entro  un
          termine  non  superiore a quello previsto dall'articolo IV,
          paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.».