Art. 2201 
                    Aumento dei posti disponibili 
 
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'  articolo  2199,
per  cause  diverse   dall'incremento   degli   organici,   risultano
disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto  alla
programmazione di cui al comma 1 dello  stesso  articolo  2199,  alla
relativa  copertura  si  provvede  mediante  concorsi  riservati   ai
volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti requisiti. 
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2199,  a
seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno
di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di  cui
al medesimo articolo  2199,  comma  1,  alla  relativa  copertura  si
provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui
all' articolo 2199, comma 4, lettera b),  ai  volontari  delle  Forze
armate raffermati  ovvero  in  congedo  in  possesso  dei  prescritti
requisiti. 
3. I vincitori dei concorsi di cui  ai  commi  1  e  2  sono  immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. 
4. Per i posti non coperti  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'articolo 2200.