Art. 2202 Concorsi per il 2010 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, per la copertura dei posti di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), numeri 3), 4) e 5), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dai commi successivi, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. 2. Le Forze di polizia di cui al comma 1 sottopongono i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione. 3. I candidati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l'impiego nelle Forze di polizia a ordinamento civile, fatta eccezione per il limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 4. Il personale delle Forze armate in ferma breve o in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera. 5. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.