Art. 2209 
            Regime transitorio delle eccedenze organiche 
 
1. Sino al 2015, sono ammesse eccedenze nell'organico dei  ruoli  dei
marescialli dovute agli inquadramenti  effettuati  al  momento  della
costituzione dei ruoli stessi. 
2.  Fino  al  raggiungimento  del  volume  organico  previsto  per  i
volontari di truppa in servizio permanente,  sono  ammesse  eccedenze
nell'organico  del  ruolo  dei  sergenti  dovute  agli  inquadramenti
effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.