Art. 221
                 Finalita' delle Accademie militari

1.  Le  accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono
lo  scopo  di  consentire  agli  allievi ufficiali l'accesso ai ruoli
normali degli ufficiali in servizio permanente.
2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  1  sono  affidate alle seguenti
accademie militari:
a) Accademia militare dell'Esercito italiano;
b) Accademia navale;
c) Accademia aeronautica;
d) Accademia dell'Arma dei carabinieri.
3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del
completamento  della  formazione  iniziale  degli  ufficiali dei vari
ruoli,  costituendo  a  tale  scopo  istituti  militari di istruzione
superiore di cui alla sezione II del presente capo.