Art. 2213
Transito  dal  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni  al  ruolo  normale  dell'Arma dei
                      trasporti e dei materiali

1.   Gli   ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio, trasmissioni dell'Esercito, fino al
2011,  possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali,  limitatamente  ai  gradi da capitano a
tenente  colonnello compreso, nel numero e con le modalita' stabilite
con   decreto  ministeriale  una  volta  effettuati  gli  avanzamenti
ordinari dell'anno di riferimento.
2.  Gli  ufficiali  transitati  conservano  la  posizione  di stato e
l'anzianita'  di  grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo e'
stabilito  in base all'articolo 797, dopo gli ufficiali dell'Arma dei
trasporti e dei materiali aventi uguale anzianita' di grado.
3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi
per  il  transito nel ruolo si procede alla formazione di graduatorie
distinte  per  gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo
1058,  commi  4,  5  e  6.  A  parita' di merito la precedenza spetta
all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado,
al  piu'  anziano  in  ruolo. Costituisce titolo preferenziale per il
transito  aver  ricoperto  incarichi  nel settore dei trasporti e dei
materiali,  non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad
altri ruoli.