Art. 2214 
Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico  dell'Arma  dei
                             carabinieri 
 
1. In relazione alle esigenze operative e  funzionali  da  soddisfare
per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su  proposta  del
Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per  gli  anni
dal 2001 al 2011, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo  di
centoquarantanove  unita',  di  ufficiali  provenienti  dall'Esercito
italiano, dalla Marina  militare  e  dall'Aeronautica  militare,  dai
ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici
fissati. 
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita'  dei
transiti,  le  specifiche  professionalita'  richieste,  nonche'  gli
eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce  in
ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri per almeno tre anni.  Con  gli  stessi  decreti,  possono
essere altresi' autorizzati transiti da tutti  i  ruoli  e  gradi  in
deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su  indicazione  del
Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza. 
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati  in
diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente  dal
decreto interministeriale di cui all'articolo 801, comma 3.  Il  loro
trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo,  con  riferimento
ai ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  ai  sensi  dell'articolo  2213,
ovvero,  se  provenienti  dai  ruoli  ad  esaurimento   in   servizio
permanente, ai sensi dell'articolo 2221, commi 2 e 3. L'anzianita' di
servizio maturata nei ruoli degli ufficiali  della  Forza  armata  di
provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi  previsti  dagli
articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981,  n.
121, per la determinazione del  trattamento  economico  all'atto  del
transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. 
 
          Nota all'art. 2214: 
             - Per il testo degli articoli  43,  commi  22  e  23,  e
          43-ter della legge 1° aprile 1981, n.  121,  si  vedano  le
          note all'art. 2160.