Art. 2217 
Consistenze organiche dei volontari del Corpo  delle  Capitanerie  di
                                porto 
 
1. Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando  le  dotazioni  organiche
complessive di cui  all'articolo  815,  le  consistenze  di  ciascuna
categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto
sono annualmente determinate con decreto del Ministro  della  difesa,
di concerto con i Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'economia e delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, secondo un andamento coerente con  l'evoluzione  degli
oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585. 
2. Le eventuali carenze in una delle categorie di  volontari  possono
essere devolute, senza ampliare i  rispettivi  organici,  in  aumento
delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo,  entro  i
limiti delle  risorse  finanziarie  previste  dall'articolo  585  per
l'anno di riferimento.