Art. 2218
   Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto

1.  Al  fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in  attivita'  operative,  fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle
consistenze  stabilite  dal  decreto  di  cui  all'articolo  2217, e'
computato  un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno
del  Corpo  delle  capitanerie  di porto, nella misura di 5 unita' in
ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.