Art. 222
              Corsi di studio delle Accademie militari

1.  I  corsi  di  studio  seguiti  presso  le accademie militari sono
definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719.
2.  Per  le  materie  militari  e  professionali non rientranti negli
ordinamenti  didattici,  definiti  ai  sensi del comma 1, i programmi
sono  stabiliti  in  base a quanto disposto nel libro IV, titolo III,
capo I del regolamento.