Art. 2220
Transito  dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei
                             carabinieri

1. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente
codice  per il grado di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il
transito  in  detto  ruolo,  per  concorso per titoli e per esami, di
maggiori  diplomati  appartenenti  al ruolo tecnico-operativo. Per la
partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita'
minima di grado di quattro anni.
2.  All'atto  del  transito  nel  ruolo  speciale,  ai  vincitori dei
concorsi  e'  applicata  una detrazione d'anzianita' di quattro anni,
senza  effetto  sul  trattamento  economico percepito. Effettuati gli
avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento,  i  vincitori  dei
concorsi  vengono  iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado
rideterminata  e,  a  parita'  di  anzianita', secondo l'ordine della
graduatoria  concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi
uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale.
3.  Gli  ufficiali  che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non
devono  aver  superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio
permanente  previsti  per  i  gradi  di capitano e maggiore del ruolo
speciale.