Art. 2221 
Transito dai ruoli a esaurimento in  servizio  permanente  nei  ruoli
                              speciali 
 
1. Finche' non siano raggiunti nei gradi di  maggiore  e  di  tenente
colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal  presente
codice, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed  esami,
nei corrispondenti ruoli speciali,  con  il  grado  di  maggiore,  ai
maggiori, di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h),
aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti
consentito il  transito,  per  concorso  per  titoli  ed  esami,  nei
corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai
tenenti colonnelli di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c),
f) e h), aventi una anzianita' di grado non inferiore a  tre  anni  e
non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio. 
2. All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,  ai  vincitori  dei
concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni  senza
effetto  sul  trattamento   economico   percepito.   Effettuati   gli
avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento,  i  vincitori  dei
concorsi  vengono  iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado
rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita'  e,
a parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della  graduatoria
concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli  speciali  aventi  uguale  o
maggiore anzianita' di servizio. 
3. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del  comma  1
non possono conseguire nei  nuovi  ruoli  promozioni  con  decorrenza
anteriore a quella del trasferimento.