Art. 2221 Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali 1. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di maggiore, ai maggiori, di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai tenenti colonnelli di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio. 2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, a parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio. 3. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.