Art. 2224 
                  Rafferme dei volontari di truppa 
 
1. L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 e'  subordinata
al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e  delle
consistenze organiche previste: 
a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa,  adottato  di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  previsto  dall'articolo
2207, secondo un andamento  coerente  con  l'evoluzione  degli  oneri
complessivamente previsti per l'anno di  riferimento  dagli  articoli
582 e 583; 
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall' articolo 799. 
2. I  criteri  e  le  modalita'  di  ammissione  alle  rafferme  sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa.