Art. 2226
Requisiti  per  ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato
                              maggiore

1.  Ai  fini  del  possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di
stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli
stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui
all'articolo  679  del  regolamento,  al  corso  superiore  di  stato
maggiore  interforze  e'  equivalente  il  Corso  superiore  di Stato
maggiore  della  Scuola  di applicazione e Istituto di studi militari
dell'Esercito,  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera c), della
legge 28 aprile 1976, n. 192.
 
          Nota all'art. 2226:
             -  Il  testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 aprile
          1976,  n.  192  (Norme  sui  corsi  della  scuola di guerra
          dell'Esercito), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
          maggio 1976, n. 123, e' il seguente:
             «Art.  1.  -  Presso  la  scuola di guerra dell'Esercito
          vengono  svolti  i  seguenti  corsi della durata di un anno
          accademico:
              a)   corso  di  stato  maggiore,  avente  lo  scopo  di
          completare e uniformare la formazione tecnico-professionale
          degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi
          dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del
          loro  successivo  impiego  in comando di reparto e graduale
          inserimento   nelle   complesse  attivita'  di  lavoro  dei
          comandi;
              b)  corso  di  istituto  per  i  capitani  in  servizio
          permanente   effettivo  del  ruolo  normale  dell'Arma  dei
          carabinieri,  articolato  in  piu'  fasi,  svolte presso la
          scuola   di   guerra  dell'Esercito,  la  scuola  ufficiali
          carabinieri e le unita' di impiego;
              c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare
          ulteriormente   la   preparazione  di  una  aliquota  degli
          ufficiali   che  abbiano  frequentato  il  corso  di  stato
          maggiore  di  cui  alla precedente lettera a) e, per quelli
          dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla
          precedente  lettera  b), al fine di abilitarli ad assolvere
          incarichi  di  particolare rilievo nell'ambito degli organi
          centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di
          perfezionarne la formazione quali comandanti.».