Art. 2226 Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore 1. Ai fini del possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui all'articolo 679 del regolamento, al corso superiore di stato maggiore interforze e' equivalente il Corso superiore di Stato maggiore della Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192.
Nota all'art. 2226: - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 aprile 1976, n. 192 (Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1976, n. 123, e' il seguente: «Art. 1. - Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico: a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi; b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e le unita' di impiego; c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di una aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.».