Art. 2227
Ufficiali  dell'arma  dei  trasporti  e  dei  materiali  e  dei corpi
                          tecnico-logistici

1.  Possono  ricoprire  gli  incarichi  di  cui all'articolo 2226 gli
ufficiali  superiori  dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei
materiali  e  dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che,
alla  data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo
superiore  previsto  dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto
gli   obblighi   stabiliti  per  l'avanzamento  al  grado  superiore,
riportando la qualifica di eccellente.