Art. 2228
Regime   transitorio   dei   richiami  in  servizio  nelle  forze  di
                            completamento

1.  I  provvedimenti  di richiamo in servizio di cui all'articolo 988
del  presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali
a  tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui
all'articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa
vigente in materia di assunzione del personale.