Art. 2228 Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento 1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all'articolo 988 del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.