Art. 2229 
          Regime transitorio del collocamento in ausiliaria 
 
1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini  del  progressivo  conseguimento
dei volumi organici stabiliti dall'articolo 799,  il  Ministro  della
difesa ha facolta' di disporre il collocamento  in  ausiliaria  degli
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si
trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 
2. La facolta' di cui al comma  1  puo'  essere  esercitata  entro  i
limiti  del  contingente  annuo  massimo  di  personale  di  ciascuna
categoria indicata dall'articolo 2230 e  comunque  nel  limite  delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  di  cui
agli articoli 582 e 583. 
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1  e'  equiparato  a
tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di  eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di  buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse  rimasto  in  servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e  i
passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale  si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli  precedenti,  per  il  reimpiego
nell'ambito  del  comune  o  della  provincia  di  residenza   presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1  devono
essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da  parte  del
personale interessato, entro il 1 marzo  di  ciascun  anno,  e  hanno
validita' solo per l'anno in corso. In  caso  di  accoglimento  della
domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data
del 1°  luglio  ed  entro  il  31  dicembre  dello  stesso  anno.  Il
personale, la cui domanda non sia stata accolta  entro  l'anno,  puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il  numero  di
domande e'  superiore  al  contingente  di  cui  al  comma  2,  viene
collocato   in   ausiliaria   l'ufficiale    o    il    sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale  o  il
sottufficiale piu' anziano in grado. 
6. Fino al 31 dicembre  2011,  il  collocamento  in  ausiliaria  puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non
meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo  di  permanenza  in
tale posizione e' di 5 anni.