Art. 2233 
Regime transitorio  dell'avanzamento  degli  ufficiali  dell'Esercito
     italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
  1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello  e
di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei  vari  gradi
di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente  codice
, sino al 2015, con decreto ministeriale: 
    a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi
dei  ruoli  unificati  potra'  essere  ripartito  tra  i   ruoli   di
provenienza  in  relazione  alla  composizione  delle   aliquote   di
valutazione e alle distinte graduatorie di merito; 
    b) in  fase  transitoria  le  aliquote  di  valutazione  dovranno
comprendere  ufficiali  con  anzianita'   di   grado,   crescenti   o
decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi,in modo da consentire dal
2016 l'inserimento nelle  aliquote  di  valutazione  degli  ufficiali
aventi le permanenze minime nei gradi previste dal  presente  codice.
Il numero di ufficiali da includere annualmente  in  aliquota  potra'
essere aumentato o diminuito per ogni  ruolo  e  grado  nella  misura
massima  del  30%  rispetto  a   quello   degli   ufficiali   inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998; 
    c) in fase transitoria per l'avanzamento dei  tenenti  colonnelli
dei ruoli normali non opera il disposto del  comma  2,  dell'articolo
1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui  alla  lettera
b). 
  2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui  all'articolo  1072
e' formato solo se il numero di promozioni  conseguente  e'  compreso
nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dagli avvisi di rettifica pubblicati in G.U. 07/09/2010, n.
209 e in G.U. 30/09/2010, n.  229  durante  il  periodo  di  "vacatio
legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.