Art. 2233 Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice , sino al 2015, con decreto ministeriale: a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito; b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi,in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998; c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b). 2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dagli avvisi di rettifica pubblicati in G.U. 07/09/2010, n. 209 e in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.