Art. 2235 Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano 1. Sino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di 4 anni.