Art. 2235 
Regime  transitorio  dell'avanzamento  degli  ufficiali   dei   ruoli
                   speciali dell'Esercito italiano 
 
1. Sino al 2015, per  tutti  i  ruoli  speciali  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Esercito italiano, il periodo di  permanenza
minima nel grado di  maggiore,  ai  fini  dell'avanzamento  al  grado
superiore, e' di 4 anni.