Art. 2236 
Regime  transitorio  dell'avanzamento  dei   capitani   dell'Esercito
                              italiano 
 
1. In deroga al numero di promozioni annuali nel  grado  di  maggiore
dell'Esercito  italiano  di  ciascun  ruolo,  previsto  dal  presente
codice, sino al 2015, il numero annuale di  promozioni  al  grado  di
maggiore di tutti i ruoli normali e  speciali  e'  fissato  in  tante
unita' quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e
giudicati idonei all'avanzamento. 
2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione  dei
capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non  si  applica  la
limitazione del 30% di cui all'articolo 2233, comma 1, lettera b).