Art. 224
      Finalita' degli istituti militari di istruzione superiore

1.  Gli  istituti  militari di istruzione superiore per gli ufficiali
perseguono,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  i  seguenti
scopi:
a)  il  completamento  della  formazione iniziale degli ufficiali, in
base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro
IV, titolo III, capo I del regolamento;
b)  la  formazione  superiore  degli  ufficiali,  anche in previsione
dell'impiego   in   incarichi   di  rilievo  in  ambito  nazionale  e
internazionale,  definita  dal  libro  IV, titolo III, capo IV, e dal
libro IV, titolo III, capo II del regolamento.
2.  Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti
militari di istruzione superiore:
a) Istituto alti studi della difesa;
b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) Istituto di studi militari marittimi;
d) Istituto di scienze militari aeronautiche;
e)  Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito
italiano;
f) Scuola ufficiali carabinieri.