Art. 2248 Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi. 2. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'abrogato articolo 9, della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozione annuali di cui all'articolo 1236 e' aumentato in misura da raggiungere il 95 per cento del numero degli ufficiali incluso nelle aliquote stesse.
Nota all'art. 2248: - Il testo dell'art. 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n. 76, e' il seguente: «Art. 9. - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonche' due o piu' concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996. 2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonche' dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso. 3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 , e successive modificazioni, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.».