Art. 2248 
Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali  dell'Arma
                           dei carabinieri 
 
1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a  eventuali  variazioni
nella  consistenza  organica  dei  ruoli  nonche'  alle  esigenze  di
mantenimento di  adeguati  e  paritari  tassi  di  avanzamento  e  di
elevazione del livello ordinativo  dei  comandi,  il  Ministro  della
difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto,
per  ogni  grado  dei  ruoli  del  servizio  permanente,  il   numero
complessivo di promozioni a scelta al  grado  superiore,  nonche'  la
previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle
relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi  in
cui l'avanzamento avviene ad  anzianita',  fermi  restando  i  volumi
organici complessivi. 
2. Per le aliquote di  valutazione  per  l'avanzamento  al  grado  di
maggiore del ruolo speciale,  comprendenti  anche  gli  ufficiali  di
detto ruolo reclutati ai sensi dell'abrogato articolo 9, della  legge
28 marzo 1997, n. 85, il  numero  delle  promozione  annuali  di  cui
all'articolo 1236 e' aumentato in misura da  raggiungere  il  95  per
cento del numero degli ufficiali incluso nelle aliquote stesse. 
 
          Nota all'art. 2248:
             -  Il testo dell'art. 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85
          (Disposizioni  in materia di avanzamento, di reclutamento e
          di  adeguamento  del  trattamento economico degli ufficiali
          delle  Forze  armate e qualifiche equiparate delle Forze di
          polizia),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile
          1997, n. 76, e' il seguente:
             «Art.  9. - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a
          bandire,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, un concorso straordinario, per
          titoli  ed  esami,  per  il reclutamento di sottotenenti in
          servizio   permanente  del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
          carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei
          gradi   di  maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di
          pubblica   sicurezza,   maresciallo   capo   e  maresciallo
          ordinario  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonche' due o piu'
          concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero
          dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50
          per  cento  di quelli complessivamente disponibili rispetto
          all'organico  del predetto ruolo speciale, alla data del 31
          agosto 1996.
             2.  Le  modalita'  di svolgimento dei concorsi di cui al
          comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione
          della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e
          delle  materie  d'esame,  dei  titoli  utili,  nonche'  dei
          relativi  criteri  di  valutazione,  sono  stabiliti con il
          decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.
             3.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui al comma 1 sono
          inquadrati  nel ruolo speciale con il grado di sottotenente
          secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 24 marzo
          1993,  n.  117 , e successive modificazioni, e sono ammessi
          alla  frequenza  di  un  corso  di formazione di durata non
          inferiore a nove mesi.».