Art. 225
   Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore

1.  I  corsi  di  studio  seguiti presso gli istituti militari di cui
all'articolo   224   sono   definiti   in   base  a  quanto  disposto
dall'articolo 719.
2.  Per  le  materie  militari  e  professionali non rientranti negli
ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri
corsi  di  carattere  non universitario o postuniversitario, l'ordine
degli  studi  e  i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto
nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.