Art. 2252 Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo 1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1282, comma 2, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814. 2. Fino al riassorbimento delle eccedenze organiche, previste dall'articolo 2209, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalita' previste dall'articolo 1282, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.