Art. 2252 
      Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo 
 
  1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,  in  deroga  a
quanto  previsto  dall'articolo  1282,  comma  2,  il  numero   delle
promozioni al grado di primo maresciallo da conferire  fino  all'anno
2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del  Ministro  della
difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza  del
personale appartenente ai rispettivi  ruoli  marescialli  determinata
per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per  il
Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814. 
  2. Fino  al  riassorbimento  delle  eccedenze  organiche,  previste
dall'articolo 2209, la promozione al grado di  primo  maresciallo  si
consegue  anche  in  soprannumero,  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 1282, nel limite del 70 per cento degli  esodi  che  si
verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.