Art. 2253 Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente 1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 1323, per il conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesto, in base all'indicato anno di promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di primo maresciallo di seguito riportato: a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni. 2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di <<luogotenente>> per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. 3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di <<luogotenente>> da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell'articolo 1323. 4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di <<carica speciale>> o di <<aiutante>> del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1324, comma 1, conseguono la qualifica di <<luogotenente>>, con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste. 5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dall'articolo 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001. 6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonche' accertati quelli di cui all'articolo dall'articolo 1324, comma 1, la qualifica di <<luogotenente>> e' conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo dall'articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato: a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.