Art. 2253 
Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente 
 
1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15
aprile  2001  ed  il  31  dicembre  2007,  ai  fini   dell'inclusione
nell'aliquota  di  valutazione  di  cui  all'articolo  1323,  per  il
conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesto,  in  base
all'indicato anno di promozione al grado  di  primo  maresciallo,  il
requisito di anzianita' nel grado di  primo  maresciallo  di  seguito
riportato: 
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni; 
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni; 
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni; 
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni; 
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni; 
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni. 
2. Fino al 2020, allo scopo di  assicurare  l'armonico  sviluppo  del
ruolo,  il  conferimento  della  qualifica  di  <<luogotenente>>  per
l'Esercito italiano, la  Marina  militare  e  l'Aeronautica  militare
avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali  di  ciascuna
Forza armata  e  della  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare in professionale. 
3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente
i criteri per il progressivo  e  graduale  aumento  delle  anzianita'
richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione  nonche'  il
numero di qualifiche  di  <<luogotenente>>  da  attribuire,  che  non
potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili  ai
sensi dell'articolo 1323. 
4. I marescialli aiutanti  dell'Arma  dei  carabinieri,  comunque  in
servizio al 1° gennaio 2005, che al 31  agosto  1995  rivestivano  il
grado di maresciallo maggiore, la qualifica di <<carica speciale>>  o
di <<aiutante>>  del  disciolto  ruolo  sottufficiali  i  quali  alla
medesima data del 1° gennaio  2005  non  risultano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 1324, comma 1, conseguono la  qualifica
di <<luogotenente>>, con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma  1,
ferme restando le condizioni ivi previste. 
5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito  agli
anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai  requisiti  di  anzianita'
previsti dall'articolo 1324, comma 1,  e  fermi  restando  gli  altri
requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli
aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima
nel grado di sette anni per il  personale  con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e  di  sette
anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra
il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001. 
6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti  previsti  dai
commi  4  e  5,  nonche'  accertati  quelli   di   cui   all'articolo
dall'articolo 1324, comma 1,  la  qualifica  di  <<luogotenente>>  e'
conferita  ai  marescialli  aiutanti  dell'Arma  dei  carabinieri  di
maggiore anzianita' in ordine di  ruolo  fino  alla  concorrenza  dei
posti annualmente disponibili. 
7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il
15 aprile 2001 ed il 31  dicembre  2007,  fermi  restando  gli  altri
requisiti e le condizioni previste dall'articolo dall'articolo  1324,
comma  1,  per  l'ammissione  alla   procedura   selettiva   per   il
conseguimento  della  qualifica  di  luogotenente  e'  richiesto   il
requisito di anzianita' nel grado di  maresciallo  aiutante  come  di
seguito indicato: 
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; 
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; 
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; 
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; 
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; 
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.