Art. 2254
                          Cause impeditive

1.   Per   il   personale   di   cui   all'articolo   2253,   sospeso
precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi  per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  di  stato,  l'attribuzione  avviene,  anche con effetto
retroattivo  e  fermi  restando  gli ulteriori requisiti previsti nei
medesimi  articoli,  al  venir  meno delle predette cause impeditive,
salvo  che  le  stesse  non  comportino  la  cessazione  dal servizio
permanente.