Art. 2256
   Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare

1.  I  periodi  di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli
articoli  1280, 1287, 1308 e 1275 si applicano al personale reclutato
con  le  norme  a  regime  ai  sensi  degli articoli 8 e seguenti del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
2. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle
disposizioni  transitorie  di  cui  agli  articoli  34 e seguenti del
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 196, i periodi di imbarco
ovvero  in  reparti operativi, di cui agli 1280, 1287, 1308 e 1275 si
considerano ridotti alla meta'.
 
          Nota all'art. 2256:
             - Il testo degli articoli 8 e 34 del decreto legislativo
          12  maggio  1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6
          marzo  1992,  n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli,
          modifica  alle  norme di reclutamento, stato ed avanzamento
          del personale non direttivo delle Forze armate), pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 27
          maggio 1995, n. 122, e' il seguente:
             «Art.  8  (Volontari  di truppa in ferma breve). - 1. Le
          disposizioni  del  regolamento  di  attuazione dell'art. 3,
          comma   65,   della   legge   24  dicembre  1993,  n.  537,
          disciplinano  il  reclutamento  in  relazione alle esigenze
          numeriche  fissate  annualmente  in  legge  di bilancio, il
          proscioglimento  e  l'accesso  dei  volontari  che  abbiano
          completato  senza demerito la ferma triennale alle carriere
          iniziali  della  Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi
          armati dello Stato.
             2.  Il  periodo  trascorso  in  ferma volontaria per una
          durata  non  inferiore  al doppio della durata del servizio
          militare  di  leva e' valido agli effetti dell'assolvimento
          degli obblighi di leva.».
             «Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1.
          I  sottufficiali,  in  servizio  alla data del 1° settembre
          1995,  sono  inquadrati  in  ordine  di  ruolo,  mantenendo
          l'anzianita'  di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
          maturata  nel  grado di provenienza, nei seguenti gradi del
          ruolo dei marescialli:
              a)  nel  grado  di  primo  maresciallo,  i  marescialli
          maggiori   o  gradi  corrispondenti,  compresi  quelli  con
          qualifica   di   «aiutante»   o   di  «scelto»,  nonche'  i
          marescialli  capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
          nei  quadri  d'avanzamento  formati  entro  la  data del 31
          agosto 1995;
              b)    nel   grado   di   maresciallo   capo   e   gradi
          corrispondenti,  i  marescialli capi, nonche' i marescialli
          ordinari   e   gradi  corrispondenti  inseriti  nei  quadri
          d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
              c)   nel   grado   di  maresciallo  ordinario  e  gradi
          corrispondenti,  i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
          maggiori  e  gradi  corrispondenti  utilmente  inseriti nei
          quadri  d'avanzamento  formati  entro la data del 31 agosto
          1995.
             2.   Sono   determinate   al  31  agosto  1995  aliquote
          straordinarie  di  valutazione  in  cui  sono  ricompresi i
          sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
          tabella  «C»  allegata  alla  legge 10 maggio 1993, n. 212,
          nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
             3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai
          quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli
          anni   1994  e  1995  ma  non  promossi,  sono  inquadrati,
          rispettivamente,  nei  gradi  di  primo  maresciallo  e  di
          maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
          31  agosto  1995,  prendendo  posto nel ruolo dopo l'ultimo
          promosso dei quadri ordinari e straordinari.
             4.   L'inquadramento   dei   sottufficiali   di  cui  ai
          precedenti  comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
          previa  rideterminazione  dell'anzianita' assoluta di grado
          precedentemente  maturata,  aumentata  di  anni due ai soli
          fini giuridici.
             5.  I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono  inquadrati  alla  medesima  data nel grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti,  in  ordine di ruolo
          senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
          provenienza.
             6.  I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
          grado  di  maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
          ruolo  senza  mantenere  l'anzianita' di grado maturata nel
          grado di provenienza.
             7.  I  sottufficiali  di  cui  ai precedenti commi 5 e 6
          vengono  inquadrati  ai soli fini giuridici, all'atto della
          successiva  promozione  al grado di maresciallo ordinario e
          gradi  corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
          pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
          sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
          nella  misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
          ruolo  l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
          3.
             8.  I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
          arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
          alla  predetta  data immessi nel servizio permanente con il
          grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
          di  idoneita',  il  grado  di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti,  dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
          non  si  tiene  conto  dell'anno  di rafferma eventualmente
          contratta  ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10
          maggio 1983, n. 212.
             9.  I  sergenti  che  si trovino nelle condizioni di cui
          all'art.  22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
          delle  cause  impeditive  sono sottoposti al giudizio delle
          commissioni  di  avanzamento di cui all'art. 31 della legge
          stessa   e,  se  giudicati  idonei,  immessi  nel  servizio
          permanente  con  le  stesse  decorrenze  attribuite ai pari
          grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
          cause  impeditive  e  successivamente  inquadrati  ai sensi
          delle presenti disposizioni.
             10.  Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
          del  1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
          sensi  della  legge  10  maggio 1983, n. 212, conseguono ad
          anzianita',  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado di
          Sergente   e   gradi   corrispondenti   al  compimento  del
          dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
          permanente.   Il   grado   di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti  e' conferito ad anzianita', previo giudizio
          di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
             11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi
          al  grado  di  maresciallo  e  gradi corrispondenti, previo
          giudizio   di   idoneita',  ed  inquadrati  nel  ruolo  dei
          marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
             12. (abrogato)
             13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con
          rapporto  di  impiego e' effettuato secondo le disposizioni
          del presente articolo.
             14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli
          allievi,  reclutati  nel  1998 ai sensi del precedente art.
          11,  e'  disposta  dal  giorno successivo alla promozione a
          maresciallo     e    gradi    corrispondenti    dell'ultimo
          sottufficiale di cui al comma 10.
             15.  Gli  esclusi  a  qualsiasi  titolo  dalle  aliquote
          determinate  secondo  i criteri di cui alla legge 10 maggio
          1983,  n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
          aliquote  straordinarie  di cui al comma 2, o sospesi dalla
          valutazione  o  cancellati  dai  quadri  di avanzamento, al
          venir  meno  delle  cause  impeditive,  sono valutati con i
          medesimi   criteri   fissati   dalle   predette   leggi  e,
          nell'avanzamento,   prendono   posto,   se   idonei   nella
          graduatoria  di merito dei pari grado con i quali sarebbero
          stati  valutati  in  assenza  delle  cause  impeditive. Gli
          stessi  sono  promossi  secondo le modalita' indicate dalla
          citata  legge  n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
          ai sensi del presente articolo.».