Art. 2257 
   Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza 
 
  1. Il mandato dei  componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale
interforze  della  rappresentanza  militare,  nonche'  del   consigli
centrali, intermedi e di base dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e  del
Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del  personale
militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30
luglio 2011.