Art. 2259 
         Disposizioni provvisorie per i cappellani militari 
 
1. I cappellani militari di complemento e della riserva  in  servizio
alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito  ruolo  a
esaurimento. 
2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico  complessivo  dei
cappellani  militari  addetti  e  dei  cappellani  militari  capi,  i
cappellani militari di cui al comma 1  sono  immessi  annualmente  in
servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di  servizio  in
qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita'
dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della  documentazione
caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. 
Dalla  data  di  immissione  nel  predetto  ruolo  essi  cessano   di
appartenere alla categoria del congedo e  transitano  in  quella  del
servizio permanente. 
3. Il limite di eta' per la cessazione dal  servizio  permanente  dei
cappellani militari di cui al comma 1 e' di 62 anni,  fermo  restando
quanto disposto dall'articolo 1539.