Art. 226
                      Scuole per sottufficiali

1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono
lo   scopo   di  consentire  agli  allievi  l'accesso  ai  ruoli  dei
sottufficiali  ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo
III, capi V, VI, VII e VIII.
2.  Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole
per sottufficiali:
a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
b) Scuole sottufficiali della Marina militare;
c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri;
f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.