Art. 2260
         Trattamento economico dei volontari in ferma breve

1.  Fino  a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche
trattenuti  in  servizio,  si applicano nei confronti dei medesimi le
disposizioni  in  materia  di retribuzione base e accessoria previste
per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.