Art. 2260 Trattamento economico dei volontari in ferma breve 1. Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.