Art. 2261 Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo 1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 724, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti. 2. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.