Art. 2261 
Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo 
 
1. Agli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  in  possesso  del
brevetto  di  pilota  militare  che,  pur  non  avendo  superato   il
quarantacinquesimo anno di eta' alla data  del  21  marzo  2000,  non
abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria  di  cui
all'articolo   724,   e'   corrisposto   in   unica   soluzione,   al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio,  un
premio pari alla differenza tra l'importo complessivo  dei  premi  di
cui all'articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti. 
2. Agli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  in  possesso  del
brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000,  abbiano
superato il  quarantacinquesimo  anno  di  eta'  e  non  superato  il
cinquantesimo anno di eta'  e  siano  in  possesso  delle  specifiche
qualifiche  previste  per  l'impiego  di  velivoli  a  pieno   carico
operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto  in
unica  soluzione,  al  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  per  la
cessazione dal  servizio,  un  premio  di  importo  pari  alla  meta'
dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.