Art. 2262 Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo 1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti. 3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804.