Art. 2262 
Premi residuali al personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare  addetto  al  controllo   del
                           traffico aereo 
 
  1. Gli ufficiali e i sottufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,  gia'  titolari   di
abilitazione  di  controllore  del   traffico   aereo,   in   periodo
antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento  di  dieci  anni  di
servizio e dopo aver  acquisito  il  massimo  grado  di  abilitazione
previsto, alle ferme volontarie di  cui  all'articolo  970  entro  il
quarantacinquesimo anno di  eta',  con  corresponsione  dei  relativi
premi. 
  2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo  1804
che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta'  alla
data del 22 gennaio  2004,  non  abbiano  potuto  contrarre  tutti  i
periodi di ferma volontaria, e' corrisposto in  unica  soluzione,  al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio,  un
premio pari alla differenza tra l'importo complessivo  dei  premi  di
cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti. 
  3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo  1804
che,  alla  data  del  22   gennaio   2004,   abbiano   superato   il
quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di  eta',  e'
corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di  eta'
per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla  meta'
dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804.