Art. 2264
Norma  di  interpretazione  autentica  in  materia  di  assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
                            professionali

1.   Al   personale   militare   si  applica  l'articolo  12-bis  del
decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11, convertito dalla legge 23
aprile 2009, n. 38.
 
          Note all'art. 2264:
             -   Il  testo  dell'art.  12-bis  del  decreto-legge  23
          febbraio   2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in  materia  di
          sicurezza  pubblica  e di contrasto alla violenza sessuale,
          nonche'  in  tema  di  atti  persecutori),  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   23  aprile  2009,  n.  38,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009, n.
          95, e' il seguente:
             «Art.  12-bis  (Norma  di  interpretazione  autentica in
          materia  di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli
          1  e  4  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano
          nel   senso  che  le  disposizioni  ivi  contenute  non  si
          applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,   che   rimangono   disciplinate   dai   rispettivi
          ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.».