Art. 2265
                Cancellazione della nota di renitenza

1.  I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti,
presentandosi  ai  comandi  militari  Esercito  italiano e agli altri
organi  di  cui  all'articolo  1930,  comma  3,  possono  ottenere la
cancellazione  della  nota  di  renitenza,  fornendo  un giustificato
motivo del proprio comportamento omissivo.