Art. 2266 
    Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria 
 
1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria,
durante la sospensione della leva obbligatoria per  gli  appartenenti
alle  classi  1985  e  precedenti,  i  comandi  di  regione  militare
territorialmente competenti, i comandi  militari  Esercito  italiano,
ovvero gli altri organismi di cui  all'articolo  1930,  comma  3,  su
istanza degli interessati: 
a)  definiscono  le  posizioni  rimaste   in   sospeso,   concernenti
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato; 
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il  venire
meno delle cause che le hanno determinate; 
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora  ne
ricorrano i presupposti; 
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; 
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di  congedo
per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati  con  visita  e
senza visita, nonche' ai dispensati a  seguito  dell'accoglimento  di
ricorso giurisdizionale o amministrativo.