Art. 2267 
        Abrogazione per nuova regolamentazione della materia 
 
1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento,
sono abrogate, ai sensi dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale, tutte le  disposizioni  incompatibili  o  comunque
afferenti alle materie indicate nell'articolo  1,  commi  1  e  3,  a
eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. 
2. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma  4,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e  del  regolamento
possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate  o
implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente  ad
oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento. 
 
          Nota all'art. 2267:
             -  Il  testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge
          in generale e' il seguente:
             «Art.  15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono
          abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
          del  legislatore,  o  per  incompatibilita'  tra  le  nuove
          disposizioni  e  le  precedenti  o  perche'  la nuova legge
          regola   l'intera   materia   gia'   regolata  dalla  legge
          anteriore.».
             -  Il  testo del comma 4 dell'art. 13-bis della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
             «Art.  13-bis  (Chiarezza  dei testi normativi). - 4. La
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  adotta  atti  di
          indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi
          normativi  incidenti  sulle  materie  oggetto  di riordino,
          mediante  l'adozione  di  codici  e  di  testi unici, siano
          attuati  esclusivamente  mediante  modifica  o integrazione
          delle  disposizioni  contenute  nei corrispondenti codici e
          testi unici.».