Art. 2270 
                    Norme che rimangono in vigore 
 
  1. In attuazione dell'articolo 14,  comma  14,  legge  28  novembre
2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari,  e
le relative successive modificazioni: 
    1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23; 
    2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; 
    3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115; 
    4) regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1302  e  legge  di
conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10; 
    5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito  dalla
legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22; 
    6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, convertito dalla
legge 3 giugno 1938, n. 1176; 
    7) legge 2 maggio 1938, n. 735; 
    8) legge 3 giugno 1938, n. 1176,  di  conversione  in  legge  del
regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; 
    9)  regio  decreto  8  luglio  1938,  n.   1415,   a   esclusione
dell'articolo 133; 
    10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5; 
    11) regio decreto legge 5 settembre  1938,  n.  1628,  convertito
dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196; 
    12) legge 21 maggio 1940, n. 415; 
    13) legge 25 agosto 1940, n. 1304; 
    14) legge 1 novembre 1940, n. 1610; 
    15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902; 
    16) legge 27 gennaio 1941, n. 73; 
    17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n.  219,  convertito  dalla
legge 4 luglio 1941, n. 872; 
    18) regio decreto legge 14 giugno 1941, n. 878; 
    19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito  dalla
legge 24 agosto 1941, n. 1075;) 
    20) legge 4 luglio 1941, n. 872,  di  conversione  in  legge  del
regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, 
    21) legge 25 luglio 1941, n. 902; 
    22) legge 24 agosto 1941 n. 1075, di  conversione  in  legge  del
regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445; 
    23) legge 29 novembre 1941, n. 1571; 
    24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383; 
    25) regio decreto legge 19 gennaio 1942,  n.  87,  convertito  in
legge 7 maggio 1942, n. 562; 
    26) legge 23 aprile 1942, n. 456; 
    27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di  conversione  in  legge,  con
modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87; 
    28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611; 
    29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123; 
    30) legge 2 aprile 1943, n. 260; 
    31) decreto del Presidente della Repubblica 17  agosto  1955,  n.
767: articolo 7; 
    32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6; 
    33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6; 
    34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6; 
    35) legge 6 marzo 1992, n. 216,  a  esclusione  dell'articolo  2,
comma 5; 
    36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  2.  Restano  in  vigore  i  seguenti  atti  normativi  secondari  e
successive modificazioni: 
    1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823; 
    2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725; 
    3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248; 
    4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656; 
    5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765; 
    6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056; 
    7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886; 
    8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401; 
    9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878; 
    10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612; 
    11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731; 
    12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre  1956,  n.
1666. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2270: 
             - Per il testo dell'articolo 14, comma 14,  della  legge
          28 novembre 2005, n. 246, si vedano le note alle premesse. 
             - Il testo degli articoli 6 e 23 del  regio  decreto  27
          ottobre 1922, n. 1462 , che stabilisce i nuovi  stipendi  e
          le indennita' per gli ufficiali e i sottufficiali della  R.
          marina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
          1922 n 276, e' il seguente: 
             «Art. 6. - Agli  ufficiali  della  R.  marina  (compresi
          quelli delle categorie in  congedo),  i  quali  durante  la
          guerra   1915-918   abbiano   prestato    servizio    nelle
          destinazioni qui di seguito indicate, il tempo trascorso in
          quelle destinazioni sara' computato in aumento agli effetti
          della determinazione dello stipendio, con le norme pure qui
          di seguito indicate. 
             (Omissis).». 
             «Art. 23. - I benefici di cui agli articoli 6  e  7  del
          presente decreto relativi agli ufficiali,  sono  estesi  ai
          sottufficiali della R. marina ed a quelli delle Capitanerie
          di porto, agli  effetti  dell'attribuzione  delle  paghe  o
          degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi
          rivestono all'entrata in vigore del presente decreto. 
             Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della
          paga o dello stipendio stabiliti pel  proprio  grado  dalle
          tabelle C-D annesse al presente decreto per  effetto  degli
          anni di servizio oppure  mediante  la  valutazione  di  una
          parte  soltanto  dei  benefici  concessi   dagli   articoli
          suddetti, oppure non  usufruiscano  di  tali  vantaggi  nel
          grado in cui si trovano, i' benefici stessi o la  rimanente
          parte  di  essi  verranno  computati  in  occasione   delle
          successive promozioni.». 
             - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita'  al
          personale dell'amministrazione dello  Stato  incaricato  di
          missione  all'estero),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'11 giugno 1926, n. 134. 
             - Il testo degli articoli 11 e 115 del regio decreto  31
          dicembre 1928, n. 3458 (Approvazione del testo unico  delle
          disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi  per
          il regio esercito), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6
          marzo 1928, n. 55, e' il seguente: 
             «Art. 11 (art. 5 del regio decreto 18 dicembre 1922,  n.
          1637, e art. 11 regio decreto 17 maggio 1923, n.  1284).  -
          Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie
          italiane e' computato, per  una  volta  tanto,  in  aumento
          all'anzianita' utile (di grado o di servizio) agli  effetti
          dello stipendio: per intero per i primi due anni  di  tutto
          il periodo trascorso, anche ad  intervalli,  nelle  diverse
          colonie; per un terzo per gli anni successivi.». 
             «Art. 115 (art. 7 del regio decreto 27 ottobre 1922,  n.
          1427, e art. 1 del  regio  decreto  18  dicembre  1922,  n.
          1637). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a  quelli
          delle categorie in  congedo,  i  quali  durante  la  guerra
          1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti,
          il tempo trascorso nei reparti stessi nel  periodo  dal  24
          maggio 1915 alle date  d'armistizio  sui  vari  fronti,  e'
          computato in  aumento  agli  effetti  della  determinazione
          dello stipendio. 
             (omissis).». 
             - Il testo degli  articoli  3,  7,  9  e  10  del  regio
          decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1302  (Indennita'  da
          corrispondere    al    personale    militare    e    civile
          dell'Amministrazione    aeronautica),    convertito,    con
          modificazione,  dalla  legge  4  aprile   1935,   n.   808,
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale 10 giugno 1935, n. 135,
          e' il seguente: 
             «Art. 3. - Deve  intendersi  in  attivita'  di  volo  il
          personale che compie, entro il periodo di  tempo  stabilito
          dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto. 
             (omissis).». 
             «Art.  7.  -  L'indennita'  di  aeronavigazione   o   di
          pilotaggio compete per un anno al  militare  che  non  puo'
          esercitare attivita'  di  volo  per  infermita'  temporanee
          dipendenti da cause di servizio debitamente riconosciute  a
          norma  e  con  le  modalita'  previste  dalle  disposizioni
          vigenti. 
             Per    il    tempo    successivo,    la    continuazione
          dell'indennita' verra' di volta in  volta  determinata  dal
          Ministero dell'aeronautica.». 
             «Art.  9.  -  Agli  ufficiali  del   Corpo   del   genio
          aeronautico del ruolo ingegneri, ed agli  ufficiali  medici
          del Regio esercito, della Regia marina, della Croce  rossa,
          in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennita' di
          volo nella misura di L. 500 mensili. 
             Tale  indennita'  e'  cumulabile  con  qualsiasi   altra
          indennita' eccetto che con quelle previste dall'art. 4  per
          il personale ammesso ai corsi di  pilotaggio  ed  ai  corsi
          della Regia accademia aeronautica e  dall'art.  12  per  il
          personale civile e militare che compie voli  nell'interesse
          del servizio. 
             (Omissis).». 
             «Art. 10. - Agli ufficiali dell'Arma aeronautica,  ruolo
          servizi,  qualora  provengano   dal   servizio   permanente
          effettivo dei ruoli  naviganti,  dopo  avervi  compiuto  un
          periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o
          dopo essere  stati  dichiarati  inabili  al  pilotaggio  in
          seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante,
          nonche'  agli  ufficiali   dell'Arma   aeronautica,   ruolo
          specialisti, e  del  Corpo  del  genio  aeronautico,  ruolo
          assistenti tecnici, facenti parte  di  equipaggi  fissi  di
          volo  compete  l'indennita'  mensile  di   lire   7800   se
          colonnelli o generali e di lire 7400 se di gradi  inferiori
          a colonnello. 
             Per avere diritto a tale indennita' i suddetti ufficiali
          debbono compiere, entro il periodo di tempo  stabilito  dal
          Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto. 
             Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti,
          e  del  Corpo  del  genio  aeronautico,  ruolo   assistenti
          tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di  volo  compete
          l'indennita' mensile di lire 10.600. 
             Tale  indennita'  e'  cumulabile  con  qualsiasi   altra
          eccetto con quelle previste dall'art. 4  per  il  personale
          ammesso ai corsi di pilotaggio  ed  ai  corsi  della  Regia
          accademia  aeronautica  e  con  quella  di  volo   prevista
          dall'art. 12 per il personale militare e civile che  compie
          voli nell'interesse del servizio. 
             La  suddetta  indennita'  e'  conservata  nei  casi   di
          inidoneita' al volo per infermita' e  nei  limiti  previsti
          dagli artt. 7 e 8; e' sospesa nei  casi  di  sospensione  o
          riduzione degli assegni di cui all'art. 5 ed e' ritenuta  e
          versata all'Istituto nazionale «Umberto  Maddalena»  per  i
          figli degli aviatori, in Gorizia,  nei  casi  di  punizioni
          disciplinari contemplati nello stesso art. 5.». 
             - Per il testo dell'art. 22 del regio  decreto-legge  21
          agosto 1937, n. 1542, si veda la nota all'art. 1814. 
             - Il  regio  decreto-legge  14  ottobre  1937,  n.  2707
          (Militarizzazione   del   personale   civile   al   seguito
          dell'Esercito operante), convertito dalla  legge  3  giugno
          1938, n. 1176, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8
          aprile 1938, n. 81. 
             - La legge 2 maggio 1938, n. 735 (Delega al governo  del
          re della facolta' di emanare  norme  sulla  condotta  della
          guerra e sullo stato di neutralita'), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1938, n. 135. 
             - La legge 3 giugno 1938, n. 1176 (Conversione in  legge
          del  R.D.L.  14  ottobre  1937,  n.  2707,  riguardante  la
          militarizzazione   del   personale   civile   al    seguito
          dell'esercito  operante),  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 8 agosto 1938, n. 179. 
             - Il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415  (Approvazione
          dei  testi  della  legge  di  guerra  e  della   legge   di
          neutralita'), e' pubblicato nel supplemento  alla  Gazzetta
          ufficiale 15 settembre 1938, n. 211. 
             - Il testo dell'art. 5 del regio decreto 15 luglio 1938,
          n. 1156 (Regolamento sugli assegni d'imbarco  al  personale
          della Regia marina), pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1938, n.  176,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 5 (Aumenti per le navi in colonia e all'estero). -
          1. Quando la nave si trovi nelle colonie od all'estero  gli
          assegni previsti dal presente regolamento, qualora non  sia
          disposto  diversamente,  debbonsi   corrispondere   con   i
          seguenti aumenti: 
              a)  quando  la  nave  si  trovi   nelle   colonie   del
          Mediterraneo o nelle Isole Egee 25% in piu'; 
              b) quando la nave si  trovi  nelle  colonie  fuori  del
          Mediterraneo, o all'estero nel  Mediterraneo  od  in  paesi
          fuori  del  Mediterraneo  ma  appartenenti  geograficamente
          all'Europa 50% in piu'; 
              c)  quando  la  nave  si  trovi  all'estero  fuori  del
          Mediterraneo  in  paesi  non  appartenenti  geograficamente
          all'Europa 100% in piu'. 
             2. Gli aumenti decorrono dal  giorno  dell'arrivo  nella
          localita' coloniale od estera e sono dovuti fino al  giorno
          di arrivo in una localita' per la  quale  e'  prevista  una
          misura diversa di aumento e cessano dal  giorno  di  arrivo
          nella prima localita' del Regno. 
             3. Agli effetti di quanto  sopra  il  mare  Mediterraneo
          (comprendente anche il  mar  Nero)  si  considera  limitato
          verso i mari comunicanti: 
              a)  dal  meridiano  di   Tariffa   nello   Stretto   di
          Gibilterra; 
              b) dal parallelo 30°, 30' nord nel canale di Suez. 
             4. Qualora la mensa equipaggi di  una  nave  all'estero,
          che abbia il servizio viveri in contanti, debba  sopportare
          una spesa, in relazione al costo dei generi occorrenti  per
          la  distribuzione   del   vitto   normale   all'equipaggio,
          superiore all'importo delle razioni viveri e  miglioramento
          vitto, compresa la percentuale  di  aumento,  il  Ministero
          puo' autorizzare che  la  differenza  sia  posta  a  carico
          dell'erario. 
             5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
          alle  mercedi  o  retribuzioni  giornaliere  spettanti   al
          personale borghese addetto al servizio delle mense, dovendo
          per esso  applicarsi  le  disposizioni  relative  all'aggio
          sugli stipendi.». 
             - Il regio  decreto-legge  5  settembre  1938,  n.  1628
          (Militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale
          o parziale), convertito dalla legge 22  dicembre  1938,  n.
          2196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre
          1938, n. 245. 
             - La legge 21 maggio 1940, n. 415 (Organizzazione  della
          nazione  per  la  guerra),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 24 maggio 1940, n. 120. 
             - La legge 25 agosto 1940, n. 1304 (Facolta' ai Ministri
          per la guerra,  per  la  marina  e  per  l'aeronautica,  di
          militarizzare, durante la guerra,  il  personale  civile  e
          salariato  dipendente),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 24 settembre 1940, n. 224. 
             - La legge 1°  novembre  1940,  n.  1610,  (Facolta'  ai
          Ministri per la guerra, per la marina e  per  l'aeronautica
          di militarizzare cittadini che svolgono attivita'  connesse
          con le operazioni militari o con la difesa della  nazione),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1940,
          n. 282. 
             - La legge 16 dicembre  1940,  n.  1902  (Variazioni  ed
          aggiunte al regio decreto  8  luglio  1938,  n.  1415,  che
          approva le leggi di guerra e di  neutralita'  ed  al  testo
          delle  leggi  medesime),  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 30 gennaio 1941, n. 24. 
             - La legge 27 gennaio  1941,  n.  73  (Modificazione  al
          R.D.L.  14  ottobre   1937,   n.   2707,   riguardante   la
          militarizzazione   del   personale   civile   al    seguito
          dell'esercito  operante),  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 4 marzo 1941, n. 54. 
             -  Il  regio  decreto-legge  6  marzo   1941,   n.   219
          (Modificazioni dell'art. 218 della Legge 16 dicembre  1940,
          n. 1902, concernente il tribunale delle prede),  convertito
          dalla legge 4 luglio 1941,  n.  872,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1941, n. 93. 
             - Il regio decreto-legge 18 aprile 1941, n. 530 (Aumento
          delle  pene  stabilite  contro  coloro  che  ascoltano   le
          stazioni  nemiche  o  neutrali  di  radiodiffusione  e   di
          radiocomunicazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 24 giugno 1941, n. 146. 
             - Il regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445 (Effetti
          della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della
          legge penale  militare  e  dei  regolamenti  di  disciplina
          militare), convertito dalla legge 24 agosto 1941, n.  1075,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6  giugno  1941,
          n. 132. 
             - La legge 4 luglio 1941, n. 872 (Conversione  in  legge
          del regio decreto-legge 6 marzo 1941, n. 219,  che  apporta
          modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra,
          approvato con R. decreto  8  luglio  1938,  n.  1415,  gia'
          modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940,
          n.  1902,  concernente  il  Tribunale   delle   prede)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2  settembre  1941,
          n. 206. 
             - La legge 25 luglio  1941,  n.  902  (Modificazione  al
          R.D.L.  14  ottobre   1937,   n.   2707,   riguardante   la
          militarizzazione   del   personale   civile   al    seguito
          dell'Esercito  operante),  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 9 settembre 1941, n. 213. 
             - La legge 24 agosto 1941, n. 1075 (Conversione in legge
          del R.D.L. 22 aprile 1941, n. 445, concernente gli  effetti
          della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della
          legge penale  militare  e  dei  regolamenti  di  disciplina
          militare), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  7
          ottobre 1941, n. 237. 
             - La legge 29 novembre  1941,  n.  1571  (Aggiunte  alle
          norme del testo della legge di guerra approvato con R.D.  8
          luglio 1938, n. 1415, relative alla compilazione degli atti
          di  morte  e  di  irreperibilita'),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1942, n. 28. 
             - La legge 9 dicembre 1941,  n.  1383  (Militarizzazione
          del personale civile e  salariato  in  servizio  presso  la
          Regia guardia  di  finanza  e  disposizioni  penali  per  i
          militari del suddetto Corpo), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 1941, n. 306. 
             -  Il  regio  decreto-legge  19  gennaio  1942,  n.   87
          (Disposizioni per i militari prigionieri di guerra o  altri
          cittadini italiani che si trovano in territorio nemico), e'
          stato convertito, con modificazione, dalla legge  7  maggio
          1942, n. 562, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 8  giugno
          1942, n. 134. 
             - La legge 23 aprile 1942, n. 456 (Forma degli  atti  di
          procura  a  contrarre  matrimonio  per  i  prigionieri   di
          guerra), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
          maggio 1942, n. 116. 
             - La legge 7 maggio 1942, n. 562 (Conversione in  legge,
          con modificazione,  del  R.D.L  19  gennaio  1942,  n.  87,
          concernente disposizioni  per  i  militari  prigionieri  di
          guerra  o  altri  cittadini  italiani  che  si  trovano  in
          territorio nemico), e' pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
          8 giugno 1942, n. 134. 
             - Il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611 (Testo unico
          delle leggi sulla disciplina  dei  cittadini  in  tempo  di
          guerra),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1943, n. 13. 
             -  Il  regio  decreto-legge  30  marzo  1943,   n.   123
          (Disciplina della militarizzazione),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1943, n. 73. 
             - La legge 2 aprile 1943, n. 260 (Disposizioni  relative
          alle procure dei prigionieri di guerra e degli  internati),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile  1943,
          n. 98. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  17  agosto
          1955,  n.  767  (Conglobamento  parziale  del   trattamento
          economico del personale statale in attivita' di  servizio),
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 27 agosto 1955, n. 197. 
             - Il testo dell'art. 6 della legge 8 marzo 1958, n.  233
          (Riordinamento   del   ruolo    servizi    dell'Aeronautica
          militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile
          1958, n. 80, e' il seguente: 
             «Art. 6. - Agli ufficiali dell'Arma  aeronautica,  ruolo
          servizi, addetti  al  controllo  della  circolazione  aerea
          nonche' agli ufficiali dell'Arma e ruolo  predetti  addetti
          al  controllo  delle  operazioni  aeree  della  difesa  del
          territorio e a quelli che  abbiano  superato  i  corsi  per
          navigatori o radar-navigatori, e che  siano  effettivamente
          addetti a tali compiti, e' estesa, con le stesse condizioni
          e modalita', l'indennita' prevista per  gli  ufficiali  del
          Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri,  dall'art.  9
          delle norme approvate con  regio  decreto-legge  26  luglio
          1934, n. 1302, convertito nella legge  4  aprile  1935,  n.
          808, e successive modificazioni. 
             L'indennita'  di  cui  al  precedente   comma   non   e'
          cumulabile con l'indennita'  prevista  dall'art.  10  delle
          suddette norme. 
             Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di cui
          al primo  comma  del  presente  articolo  sono  estese,  in
          materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni
          dettate per gli ufficiali del Corpo del genio  aeronautico,
          ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 
          1340, convertito nella legge 16  maggio  1935,  n.  834,  e
          successive modificazioni.». 
             - Il testo degli articoli  4,  5  e  6  della  legge  29
          novembre 1961, n. 1300 (Nuove misure  delle  indennita'  di
          aeronavigazione, di pilotaggio e di volo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre  1961,  n.  314,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 4. - L'indennita' mensile di volo di cui  all'art.
          9 delle norme approvate con regio decreto-legge  20  luglio
          1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4
          aprile  1935,  n.  808,   quale   risulta   successivamente
          modificato, e' stabilita nelle seguenti misure: 
              ufficiali  del  Corpo  del  genio  aeronautico,   ruolo
          ingegneri, ruolo chimici e  ruolo  fisici:  da  generale  a
          capitano ... (omissis); 
             (omissis). 
             L'indennita' mensile di volo di cui  all'art.  6,  primo
          comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene  corrisposta
          nelle misure stabilite, per gli  ufficiali  del  Corpo  del
          genio aeronautico, dall'articolo 5 della legge 17  dicembre
          1953, n. 953.». 
             «Art. 5. - L'indennita' mensile di volo di cui al  primo
          comma  dell'art.  10  delle  norme  approvate   con   regio
          decreto-legge 20 luglio  1934,  n.  1302,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 4 aprile  1935,  n.  808,  quale
          risulta  successivamente  modificato,  e'  stabilita  nelle
          seguenti misure per gli  ufficiali  dell'Arma  aeronautica,
          ruolo  servizi,  che  provengono  dal  servizio  permanente
          effettivo dei ruoli naviganti: 
              da generale a capitano ... (omissis); 
             (omissis). 
             L'indennita' mensile di volo  spettante  agli  ufficiali
          dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del  Corpo  del
          genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti  parte
          di equipaggi fissi di volo,  e'  stabilita  nelle  seguenti
          misure: 
             (omissis)». 
             «Art. 6. - Ai sottufficiali e  graduati  del  Corpo  del
          genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e'  attribuita
          l'indennita' fissa mensile di volo nella misura seguente: 
             (omissis).». 
             - Il testo dell'art. 6 della legge 14  aprile  1977,  n.
          112 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
          Repubblica concernente la corresponsione  di  miglioramenti
          economici ai  dipendenti  dello  Stato),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del  15  aprile  1977,  n.  102,  e'  il
          seguente: 
             «Art.  6.  -  La  tredicesima  mensilita'  spettante  ai
          dipendenti statali ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  25  ottobre
          1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e'
          corrisposta unitamente alla rata di stipendio del  mese  di
          dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19  di  detto
          mese. Si applicano i commi terzo  e  settimo  dell'articolo
          370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio  e
          per la contabilita' generale  dello  Stato,  approvato  con
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
             Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n.  740
          , convertito nella legge 27 dicembre 1973,  n.  874,  e  le
          altre  norme  incompatibili   con   quelle   del   presente
          articolo.». 
             - La legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n.  5,  recante
          autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
          economico dei sottufficiali dell'Arma  dei  carabinieri  in
          relazione alla sentenza della Corte costituzionale  n.  277
          del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'
          perequazione  dei   trattamenti   economici   relativi   al
          personale delle corrispondenti categorie delle altre  Forze
          di polizia. Delega al Governo per disciplinare i  contenuti
          del rapporto di  impiego  delle  Forze  di  polizia  e  del
          personale delle Forze armate nonche' per il riordino  delle
          relative carriere, attribuzioni e  trattamenti  economici),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n. 
          56. 
             -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   195
          (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122. 
             - Il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823  (Norme  di
          procedura per i giudizi davanti al tribunale delle  prede),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1938,
          n. 280. 
             -  Il  regio  decreto   12   ottobre   1939,   n.   1725
          (Approvazione dei modelli dei  registri  di  stato  civile,
          previsti dalla legge di guerra, e delle norme per la tenuta
          di  essi),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   30
          novembre 1939, n. 278. 
             -  Il  regio  decreto   12   ottobre   1939,   n.   2248
          (Organizzazione del servizio di censura e di controllo  sui
          mezzi di comunicazione in tempo di guerra),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1940, n. 140. 
             -  Il   regio   decreto   16   giugno   1940,   n.   656
          (Autorizzazione, a condizione di reciprocita',  dell'uscita
          dal territorio dello Stato di aeromobili civili  aventi  la
          nazionalita' di uno Stato nemico, appartenenti  a  privati,
          trovantisi  nel  territorio   predetto   all'inizio   della
          guerra), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          giugno 1940, n. 151. 
             - Il regio decreto 16 giugno 1940, n. 765  (Norme  sulla
          disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e  sull'uso
          degli apparecchi radioriceventi  e  radiotrasmittenti),  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 luglio 1940, n. 160. 
             -  Il  regio   decreto   16   luglio   1940,   n.   1056
          (Determinazione  delle  merci  dichiarate  contrabbando  di
          guerra), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9
          agosto 1940, n. 186. 
             -  Il  regio  decreto  25   novembre   1940,   n.   1886
          (Sottoposizione a sequestro, per la durata della guerra, di
          navi  mercantili  nemiche  appartenenti  a   privati),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1941, n. 
          22. 
             - Il regio decreto 29 maggio 1941, n.  401  (Regolamento
          per l'esecuzione del R.D. L.  14  ottobre  1937,  n.  2707,
          sulla militarizzazione  del  personale  civile  al  seguito
          dell'Esercito  operante),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 29 maggio 1941, n. 125. 
             - Il regio decreto 14 giugno  1941,  n.  878  (Norme  di
          procedura per il funzionamento del Tribunale delle  prede),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3  settembre
          1941, n. 207. 
             - Il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612 (Regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo  unico  delle   leggi   sulla
          disciplina dei cittadini in tempo di guerra), e' pubblicato
          nel supplemento ordina rio alla Gazzetta Ufficiale  del  18
          gennaio 1943, n. 13. 
             - Il decreto luogotenenziale 9  novembre  1945,  n.  731
          (Soppressione del Tribunale  delle  prede),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1945, n. 145. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre
          1956,  n.  1666  (Approvazione  del  regolamento   relativo
          all'applicazione dell'art. VII della  Convenzione  fra  gli
          Stati  aderenti  al  Trattato  del  Nord  Atlantico   sullo
          «status» delle loro Forze armate, firmata a  Londra  il  19
          giugno 1951), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
          marzo 1957, n. 70.