Art. 2270 Norme che rimangono in vigore 1. In attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni: 1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23; 2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; 3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115; 4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10; 5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22; 6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 1176; 7) legge 2 maggio 1938, n. 735; 8) legge 3 giugno 1938, n. 1176, di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; 9) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, a esclusione dell'articolo 133; 10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5; 11) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1628, convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196; 12) legge 21 maggio 1940, n. 415; 13) legge 25 agosto 1940, n. 1304; 14) legge 1 novembre 1940, n. 1610; 15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902; 16) legge 27 gennaio 1941, n. 73; 17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, convertito dalla legge 4 luglio 1941, n. 872; 18) regio decreto legge 14 giugno 1941, n. 878; 19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1075;) 20) legge 4 luglio 1941, n. 872, di conversione in legge del regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, 21) legge 25 luglio 1941, n. 902; 22) legge 24 agosto 1941 n. 1075, di conversione in legge del regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445; 23) legge 29 novembre 1941, n. 1571; 24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383; 25) regio decreto legge 19 gennaio 1942, n. 87, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 562; 26) legge 23 aprile 1942, n. 456; 27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87; 28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611; 29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123; 30) legge 2 aprile 1943, n. 260; 31) decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767: articolo 7; 32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6; 33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6; 34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6; 35) legge 6 marzo 1992, n. 216, a esclusione dell'articolo 2, comma 5; 36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: 1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823; 2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725; 3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248; 4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656; 5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765; 6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056; 7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886; 8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401; 9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878; 10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612; 11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731; 12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 2270: - Per il testo dell'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 6 e 23 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462 , che stabilisce i nuovi stipendi e le indennita' per gli ufficiali e i sottufficiali della R. marina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1922 n 276, e' il seguente: «Art. 6. - Agli ufficiali della R. marina (compresi quelli delle categorie in congedo), i quali durante la guerra 1915-918 abbiano prestato servizio nelle destinazioni qui di seguito indicate, il tempo trascorso in quelle destinazioni sara' computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio, con le norme pure qui di seguito indicate. (Omissis).». «Art. 23. - I benefici di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto relativi agli ufficiali, sono estesi ai sottufficiali della R. marina ed a quelli delle Capitanerie di porto, agli effetti dell'attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto. Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabiliti pel proprio grado dalle tabelle C-D annesse al presente decreto per effetto degli anni di servizio oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, oppure non usufruiscano di tali vantaggi nel grado in cui si trovano, i' benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione delle successive promozioni.». - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1926, n. 134. - Il testo degli articoli 11 e 115 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1928, n. 55, e' il seguente: «Art. 11 (art. 5 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284). - Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane e' computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianita' utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto il periodo trascorso, anche ad intervalli, nelle diverse colonie; per un terzo per gli anni successivi.». «Art. 115 (art. 7 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 1 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, e' computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio. (omissis).». - Il testo degli articoli 3, 7, 9 e 10 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 (Indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica), convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 10 giugno 1935, n. 135, e' il seguente: «Art. 3. - Deve intendersi in attivita' di volo il personale che compie, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto. (omissis).». «Art. 7. - L'indennita' di aeronavigazione o di pilotaggio compete per un anno al militare che non puo' esercitare attivita' di volo per infermita' temporanee dipendenti da cause di servizio debitamente riconosciute a norma e con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti. Per il tempo successivo, la continuazione dell'indennita' verra' di volta in volta determinata dal Ministero dell'aeronautica.». «Art. 9. - Agli ufficiali del Corpo del genio aeronautico del ruolo ingegneri, ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina, della Croce rossa, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennita' di volo nella misura di L. 500 mensili. Tale indennita' e' cumulabile con qualsiasi altra indennita' eccetto che con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia accademia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compie voli nell'interesse del servizio. (Omissis).». «Art. 10. - Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante, nonche' agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennita' mensile di lire 7800 se colonnelli o generali e di lire 7400 se di gradi inferiori a colonnello. Per avere diritto a tale indennita' i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto. Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennita' mensile di lire 10.600. Tale indennita' e' cumulabile con qualsiasi altra eccetto con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio. La suddetta indennita' e' conservata nei casi di inidoneita' al volo per infermita' e nei limiti previsti dagli artt. 7 e 8; e' sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5 ed e' ritenuta e versata all'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.». - Per il testo dell'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, si veda la nota all'art. 1814. - Il regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707 (Militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante), convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 1176, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1938, n. 81. - La legge 2 maggio 1938, n. 735 (Delega al governo del re della facolta' di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1938, n. 135. - La legge 3 giugno 1938, n. 1176 (Conversione in legge del R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1938, n. 179. - Il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 (Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'), e' pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale 15 settembre 1938, n. 211. - Il testo dell'art. 5 del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 (Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1938, n. 176, e' il seguente: «Art. 5 (Aumenti per le navi in colonia e all'estero). - 1. Quando la nave si trovi nelle colonie od all'estero gli assegni previsti dal presente regolamento, qualora non sia disposto diversamente, debbonsi corrispondere con i seguenti aumenti: a) quando la nave si trovi nelle colonie del Mediterraneo o nelle Isole Egee 25% in piu'; b) quando la nave si trovi nelle colonie fuori del Mediterraneo, o all'estero nel Mediterraneo od in paesi fuori del Mediterraneo ma appartenenti geograficamente all'Europa 50% in piu'; c) quando la nave si trovi all'estero fuori del Mediterraneo in paesi non appartenenti geograficamente all'Europa 100% in piu'. 2. Gli aumenti decorrono dal giorno dell'arrivo nella localita' coloniale od estera e sono dovuti fino al giorno di arrivo in una localita' per la quale e' prevista una misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo nella prima localita' del Regno. 3. Agli effetti di quanto sopra il mare Mediterraneo (comprendente anche il mar Nero) si considera limitato verso i mari comunicanti: a) dal meridiano di Tariffa nello Stretto di Gibilterra; b) dal parallelo 30°, 30' nord nel canale di Suez. 4. Qualora la mensa equipaggi di una nave all'estero, che abbia il servizio viveri in contanti, debba sopportare una spesa, in relazione al costo dei generi occorrenti per la distribuzione del vitto normale all'equipaggio, superiore all'importo delle razioni viveri e miglioramento vitto, compresa la percentuale di aumento, il Ministero puo' autorizzare che la differenza sia posta a carico dell'erario. 5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle mercedi o retribuzioni giornaliere spettanti al personale borghese addetto al servizio delle mense, dovendo per esso applicarsi le disposizioni relative all'aggio sugli stipendi.». - Il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1628 (Militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale), convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1938, n. 245. - La legge 21 maggio 1940, n. 415 (Organizzazione della nazione per la guerra), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1940, n. 120. - La legge 25 agosto 1940, n. 1304 (Facolta' ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di militarizzare, durante la guerra, il personale civile e salariato dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1940, n. 224. - La legge 1° novembre 1940, n. 1610, (Facolta' ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attivita' connesse con le operazioni militari o con la difesa della nazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1940, n. 282. - La legge 16 dicembre 1940, n. 1902 (Variazioni ed aggiunte al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralita' ed al testo delle leggi medesime), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1941, n. 24. - La legge 27 gennaio 1941, n. 73 (Modificazione al R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1941, n. 54. - Il regio decreto-legge 6 marzo 1941, n. 219 (Modificazioni dell'art. 218 della Legge 16 dicembre 1940, n. 1902, concernente il tribunale delle prede), convertito dalla legge 4 luglio 1941, n. 872, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1941, n. 93. - Il regio decreto-legge 18 aprile 1941, n. 530 (Aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1941, n. 146. - Il regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445 (Effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare), convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1075, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1941, n. 132. - La legge 4 luglio 1941, n. 872 (Conversione in legge del regio decreto-legge 6 marzo 1941, n. 219, che apporta modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gia' modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1941, n. 206. - La legge 25 luglio 1941, n. 902 (Modificazione al R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1941, n. 213. - La legge 24 agosto 1941, n. 1075 (Conversione in legge del R.D.L. 22 aprile 1941, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1941, n. 237. - La legge 29 novembre 1941, n. 1571 (Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1942, n. 28. - La legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1941, n. 306. - Il regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87 (Disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico), e' stato convertito, con modificazione, dalla legge 7 maggio 1942, n. 562, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 8 giugno 1942, n. 134. - La legge 23 aprile 1942, n. 456 (Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1942, n. 116. - La legge 7 maggio 1942, n. 562 (Conversione in legge, con modificazione, del R.D.L 19 gennaio 1942, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 8 giugno 1942, n. 134. - Il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611 (Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1943, n. 13. - Il regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123 (Disciplina della militarizzazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1943, n. 73. - La legge 2 aprile 1943, n. 260 (Disposizioni relative alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1943, n. 98. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 (Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1955, n. 197. - Il testo dell'art. 6 della legge 8 marzo 1958, n. 233 (Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1958, n. 80, e' il seguente: «Art. 6. - Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonche' agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, e' estesa, con le stesse condizioni e modalita', l'indennita' prevista per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. L'indennita' di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' prevista dall'art. 10 delle suddette norme. Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni.». - Il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300 (Nuove misure delle indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1961, n. 314, e' il seguente: «Art. 4. - L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure: ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici: da generale a capitano ... (omissis); (omissis). L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, dall'articolo 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.». «Art. 5. - L'indennita' mensile di volo di cui al primo comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti: da generale a capitano ... (omissis); (omissis). L'indennita' mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, e' stabilita nelle seguenti misure: (omissis)». «Art. 6. - Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e' attribuita l'indennita' fissa mensile di volo nella misura seguente: (omissis).». - Il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1977, n. 102, e' il seguente: «Art. 6. - La tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e' corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740 , convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.». - La legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n. 56. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823 (Norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1938, n. 280. - Il regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725 (Approvazione dei modelli dei registri di stato civile, previsti dalla legge di guerra, e delle norme per la tenuta di essi), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 novembre 1939, n. 278. - Il regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248 (Organizzazione del servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione in tempo di guerra), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1940, n. 140. - Il regio decreto 16 giugno 1940, n. 656 (Autorizzazione, a condizione di reciprocita', dell'uscita dal territorio dello Stato di aeromobili civili aventi la nazionalita' di uno Stato nemico, appartenenti a privati, trovantisi nel territorio predetto all'inizio della guerra), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1940, n. 151. - Il regio decreto 16 giugno 1940, n. 765 (Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 luglio 1940, n. 160. - Il regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056 (Determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1940, n. 186. - Il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886 (Sottoposizione a sequestro, per la durata della guerra, di navi mercantili nemiche appartenenti a privati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1941, n. 22. - Il regio decreto 29 maggio 1941, n. 401 (Regolamento per l'esecuzione del R.D. L. 14 ottobre 1937, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1941, n. 125. - Il regio decreto 14 giugno 1941, n. 878 (Norme di procedura per il funzionamento del Tribunale delle prede), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1941, n. 207. - Il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordina rio alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1943, n. 13. - Il decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731 (Soppressione del Tribunale delle prede), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1945, n. 145. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1957, n. 70.