Art. 230 
       Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti 
 
1. I beni della Difesa si distinguono  in  demanio  pubblico  e  beni
patrimoniali, disponibili  e  indisponibili,  secondo  le  norme  del
codice civile, e sono sottoposti: 
a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie  di
beni; 
b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e  relativo
regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti
militari, navi e velivoli militari; 
c) alle disposizioni dettate nel codice della proprieta'  industriale
(decreto legislativo 10  febbraio  2005  n.  30)  per  le  invenzioni
militari; 
d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni
militari. 
2. Per i beni culturali, come definiti dall'articolo 2,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, in uso al Ministero  della  difesa,  resta
ferma la disciplina all'uopo dettata dal citato  decreto  legislativo
n. 42 del 2004, e,  segnatamente,  le  regole  in  tema  di  verifica
dell'interesse culturale  di  cui  all'articolo  12  e  le  regole  e
relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento  di  documenti
all'Archivio di Stato  di  cui  all'articolo  41.  Restano  ferme  le
specifiche competenze  del  Ministero  della  difesa  in  materia  di
patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009,
n. 157. 
3. Il presente libro detta le  disposizioni  specifiche  per  i  beni
della  Difesa,  ulteriori  rispetto  a  quelle  recate   dai   codici
menzionati nel presente articolo. Sono  fatte  salve  le  convenzioni
internazionali e relative leggi di ratifica. 
 
          Note all'art. 230:
             -  Il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice
          della  proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo 15
          della  L.  12  dicembre  2002,  n.  273), e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo
          2005, n. 52.
             -  Il  testo  degli  articoli  2,  12  e  41 del decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
          L.  6  luglio  2002,  n.  137),  pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
          45, e' il seguente:
             «Art.  2  (Patrimonio  culturale).  -  1.  Il patrimonio
          culturale  e'  costituito  dai  beni  culturali  e dai beni
          paesaggistici.
             2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai
          sensi   degli   articoli  10  e  11,  presentano  interesse
          artistico,    storico,   archeologico,   etnoantropologico,
          archivistico  e  bibliografico  e le altre cose individuate
          dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
          valore di civilta'.
             3.  Sono  beni  paesaggistici  gli  immobili  e  le aree
          indicati  all'articolo  134,  costituenti  espressione  dei
          valori   storici,   culturali,   naturali,  morfologici  ed
          estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
          legge o in base alla legge.
             4.  I  beni  del  patrimonio  culturale  di appartenenza
          pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita',
          compatibilmente  con  le  esigenze  di  uso istituzionale e
          sempre che non vi ostino ragioni di tutela.».
             «Art.  12  (Verifica  dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose  immobili  e mobili indicate all'articolo 10, comma 1,
          che  siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e la cui
          esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte
          alle  disposizioni  della  presente Parte fino a quando non
          sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
             2.  I  competenti  organi  del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
             3.  Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma  2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.
             4.  Qualora  nelle  cose sottoposte a schedatura non sia
          stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
          medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          del presente Titolo.
             5.  Nel  caso  di  verifica  con  esito negativo su cose
          appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
          relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
          ne  dispongano  la  sdemanializzazione, qualora, secondo le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse.
             6.  Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
             7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
          dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  13  ed il relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo.
             8.  Le  schede  descrittive degli immobili di proprieta'
          dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
          integrate   con   il  provvedimento  di  cui  al  comma  7,
          confluiscono  in un archivio informatico, conservato presso
          il  Ministero  e accessibile al Ministero e all'agenzia del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare   e   di  programmazione  degli  interventi  in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali.
             9.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
          esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
          giuridica.
             10.  Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
             «Art.  41  (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
          dei  documenti conservati dalle amministrazioni statali). -
          1.  Gli  organi  giudiziari  e  amministrativi  dello Stato
          versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
          Stato  i  documenti  relativi agli affari esauriti da oltre
          quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
          la  consultazione.  Le  liste  di leva e di estrazione sono
          versate  settant'anni  dopo  l'anno di nascita della classe
          cui  si  riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
          notarili  ricevuti  dai  notai  che  cessarono  l'esercizio
          professionale anteriormente all'ultimo centennio.
             2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
          i  direttori  degli  archivi  di  Stato  possono  accettare
          versamenti   di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi  sia
          pericolo  di  dispersione o di danneggiamento, ovvero siano
          stati  definiti  appositi  accordi con i responsabili delle
          amministrazioni versanti.
             3.  Nessun  versamento  puo' essere ricevuto se non sono
          state  effettuate  le operazioni di scarto. Le spese per il
          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
             4.  Gli  archivi  degli uffici statali soppressi e degli
          enti  pubblici  estinti  sono versati all'archivio centrale
          dello  Stato  e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
          renda  necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
          altri enti.
             5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite
          commissioni  di  sorveglianza,  delle  quali fanno parte il
          soprintendente   all'archivio  centrale  dello  Stato  e  i
          direttori  degli  archivi di Stato quali rappresentanti del
          Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
          il  compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi
          correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
          criteri  di  organizzazione,  gestione  e conservazione dei
          documenti,  di  proporre  gli  scarti di cui al comma 3, di
          curare  i  versamenti  previsti al comma 1, di identificare
          gli   atti  di  natura  riservata.  La  composizione  e  il
          funzionamento   delle  commissioni  sono  disciplinati  con
          decreto  adottato  dal Ministro di concerto con il Ministro
          dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della
          legge  23  agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati
          dal Ministero.
             6.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   al   Ministero  degli  affari  esteri;  non  si
          applicano   altresi'  agli  stati  maggiori  della  difesa,
          dell'esercito,  della marina e dell'aeronautica, nonche' al
          Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per quanto
          attiene   la   documentazione   di   carattere  militare  e
          operativo.».
             -  La  legge  23  ottobre  2009,  n.  157  (Ratifica  ed
          esecuzione   della   Convenzione   sulla   protezione   del
          patrimonio  culturale  subacqueo,  con Allegato, adottata a
          Parigi   il   2  novembre  2001,  e  norme  di  adeguamento
          dell'ordinamento  interno)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 10 novembre 2009, n. 262.