Art. 232
                Patrimonio indisponibile della Difesa

1.  Fanno  parte  del  patrimonio  indisponibile  del Ministero della
difesa,  se  a  esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili  militari  e  le  navi  da guerra e comunque militari, gli
edifici  destinati  a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli
altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.